Foggia - Novità INPS in materia di permessi lavorativi e congedo straordinario per coppie di fatto e conviventi

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Si comunica che l'INPS ha pubblicato la Circolare n.38 del 27 febbraio 2017 (allegata al presente articolo) riguardante le unioni civili e le coppie di fatto in riferimento alla fruizione di agevolazioni e permessi Legge 104/ 92 e Decreto Lgs. 151 / 2001.
Il 5 giugno 2016 infatti è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76 che istituisce e regolamenta, tra l'altro, le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Pertanto, dal coordinamento delle norme richiamate, emerge che i permessi previsti dalla legge n. 104/92 ed il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001 possono essere concessi anche in favore di un lavoratore dipendente, parte di un unione civile, che presti assistenza all'altra parte.
A tal proposito, la Circolare INPS n.38 in particolare si evidenzia che:
- il lavoratore dipendente, parte di un unione civile, che presti assistenza all'altra parte, può usufruire di:
• permessi lavorativi previsti dall'art.33 legge n. 104/92
• congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001
- il lavoratore dipendente, convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell'art. 1, della legge n.76/ 2016, che presti assistenza all'altro convivente, può usufruire UNICAMENTE di:
• permessi lavorativi previsti dall'art. 33 legge n. 104/92.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Al momento, gli uniti civilmente, al fine di beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/ 92 e/ o dei periodi di congedo straordinario - e i conviventi di fatto - al fine di beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/ 92- possono presentare la domanda alla Struttura Inps di competenza, in modalità cartacea, (in attesa della predisposizione da parte INPS dello specifico percorso online).
A tale fine sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione modulistica, i seguenti modelli appositamente aggiornati:
-SR08 (Domanda di permessi per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità);
-SR64 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/ la parte dell'unione civile disabile in situazione di gravità).
La domanda deve essere inoltrata all'INPS di competenza tramite:
- Posta Elettronica Certificata (non è sufficiente una email ordinaria); oppure
- con raccomandata con ricevuta di ritorno; oppure
- direttamente allo sportello INPS.
Si precisa che nella domanda il richiedente dei permessi della L.104 /92 o del congedo straordinario D .Lgs 151/2001, è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, lo stato di coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ex comma 36 della legge 76/2016.
Per eventuali approfondimenti, si raccomanda la lettura della Circolare INPS n.38/2017.

Allegati:
Scarica questo file (Circolare numero 38 del 27-02-2017 COPPIE DI FATTO RIFER LEGGE 104.pdf)Circolare numero 38 del 27-02-2017 COPPIE DI FATTO RIFER LEGGE 104.pdf53 Kb