Ente Nazionale Sordi - ONLUS

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OPZIONI

Preambolo

Negli ultimi anni si sono realizzati notevoli progressi in diverse discipline quali la medicina, l’audiologia, la pedagogia, la logopedia nonché nelle tecnologie, progressi che hanno contribuito in maniera significativa all’integrazione delle persone sorde nella società.

Dagli anni settanta del secolo XX inoltre si è cominciato a vivere un cambiamento nel modo di intendere la disabilità, che è culminato in una nuova maniera di affrontare tale tema. Cambiamenti che hanno avuto ripercussioni sia nella legislazione nazionale che nell’ambito del Diritto Internazionale.

Le lingue dei segni sono richiamate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18; dai principi di cui agli articoli 3 e 6 della Costituzione; ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il novembre 1992, ed in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998.

L’ONU nella sua Risoluzione 48/96, del 20 dicembre 1993, in concreto all’articolo 5°, comma 7, esorta a considerare “l’uso della lingua dei segni nell’educazione dei bambini sordi, così come nelle loro famiglie e comunità. Alla stessa maniera, devono prestarsi servizi di interpretariato nella lingua dei segni per facilitare la comunicazione fra le persone sorde e le altre persone”. Allo stesso tempo, al comma 6, si stabilisce l’obbligo degli Stati di utilizzare “tecnologie appropriate per dare l’accesso all’informazione orale alle persone con disabilità uditiva”.

Anche l’Unione Europea attraverso la Carta dei Diritti Fondamentali e il Consiglio d’Europa attraverso il Trattato Europeo per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, riconoscono il diritto di tutte le persone di fronte alla Legge e alla protezione contro la discriminazione. L’Unione Europea riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di misure che garantiscano la loro autonomia, la loro integrazione sociale e la loro partecipazione alla vita nella comunità. Da parte sua, l’Agenzia Europea per le esigenze educative speciali, nel suo Documento del 2003 sui principi fondamentali dell’educazione di esigenze speciali, raccomanda agli Stati un quadro legislativo e politico che appoggi l’integrazione con dotazione di mezzi che amplifichino lo sviluppo e i processi che operano per l’inclusione.

Il Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa ha elaborato una Raccomandazione sulla Protezione della lingua dei segni negli Stati Membri del Consiglio d’Europa (Doc. 9738, 17 marzo 2003), riconoscendo la lingua dei segni come mezzo di comunicazione naturale e completo con capacità di promuovere l’integrazione delle persone con limitazioni uditive nella società e per facilitare il loro accesso all’educazione, all’impiego e alla giustizia. Sulla stessa linea, la raccomandazione 1492 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa del 2001 sui diritti delle minoranze nazionali ha raccomandato agli Stati Membri che riconoscano ufficialmente la lingua dei segni. Allo stesso modo, e nello stesso senso, La Dichiarazione del Parlamento Europeo 1/2004 sui diritti delle persone sordo-cieche indica che “le persone sordo-cieche devono avere gli stessi diritti come tutti gli altri cittadini dell’Unione Europea e che questi diritti devono essere garantiti mediante una legislazione adeguata in ogni Stato membro”.

Proposta di Legge Disposizioni persone sorde Sede Centrale ENS

In Italia in virtù della ratifica della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi che riconoscono la Lingua dei Segni Italiana a livello regionale nonché azioni a tutela dei diritti delle persone sorde e che ne promuovono l’inclusione sociale. Ai sensi della L. 24 giugno 2010, n. 107 Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche, la sordocecità è definita come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordo-cieche del Parlamento europeo, dell'1 aprile 2004.

Le persone sorde vivono in una società formata da una maggioranza di persone udenti e normodotate, e ciò comporta la necessità di rimuovere le barriere della comunicazione che impediscono, in ogni ambito della vita quotidiana, l’accesso all’informazione, ai servizi e in generale alle risorse della nostra Società.

Il linguaggio è il principale strumento di comunicazione: la conoscenza e l’uso della lingua favoriscono e rendono possibile l’accesso e la trasmissione della conoscenza e delle informazioni, oltre a essere la spina dorsale delle relazioni individuali e sociali. La lingua non è una semplice manifestazione della libertà individuale, piuttosto trascende gli ambiti personali e diventa uno strumento insostituibile per la vita in società.

Non si può parlare di una partecipazione reale ed effettiva della cittadinanza nell’ambito di un sistema democratico senza l’accesso all’informazione e alla comunicazione e senza l’espressione di idee e volontà attraverso una lingua.

La presente Legge ha l’obiettivo di individuare gli strumenti primari per rimuovere tali barriere, altrettanto gravi e invalidanti di quelle architettoniche, e promuovere l’accesso all’informazione e alla comunicazione per le persone sorde, sordo-cieche e con problemi uditivi in genere.

Nella presente Legge si afferma il principio della libertà di scelta: le persone sorde, o loro familiari nel caso di minori, hanno il diritto di scegliere la modalità di comunicazione e di accesso alle informazioni che prediligono, nel pieno rispetto della loro autonomia e identità. Pertanto vanno sostenuti, tutelati e diffusi tutti gli strumenti per la comunicazione, gli ausili e le metodologie che garantiscono azioni di prevenzione e cura, integrazione e autonomia, nel rispetto delle scelte di persone e famiglie: screening neonatale, protesizzazione digitale precoce, bilinguismo, metodo oralista, riconoscimento e promozione della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e LIS tattile.

Una vera integrazione sociale si realizza però non solo nella determinazione di un insieme di misure rivolte direttamente alle persone con disabilità, quanto piuttosto deve proiettarsi anche sul resto della cittadinanza, garantendo la diffusione e utilizzo della lingua dei segni e di tutti gli altri strumenti di accesso in tutte quelle istituzioni e entità nelle quali si svolge un servizio pubblico, realizzando così il godimento reale ed effettivo dei diritti fondamentali. La Legge garantisce lo sviluppo delle capacità individuali delle persone sorde, sordo-cieche e disabili dell’udito, nel rispetto della dignità umana, sulla base delle differenti esigenze in relazione allo specifico percorso di vita, al deficit uditivo, a scelte personali: questo implica che alcune persone possono optare per la comunicazione attraverso la lingua dei segni, mentre altre preferiscono utilizzare strumenti che potenzino e rendano possibile la comunicazione orale (protesizzazione, sottotitolazione), mentre molti optano per scelte miste.

La presente Legge riconosce il diritto di scelta, e lascia in definitiva la scelta in mano ai principali interessati: le persone con disabilità uditiva e sordo-cieche, o i loro genitori o tutori quando si tratta di minori.