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OPZIONI

Articolo 1 - (Diritti delle persone sorde e rimozione delle barriere della comunicazione)

(Diritti delle persone sorde e rimozione delle barriere della comunicazione).

1. Nell’ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e anche in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica Italiana promuove la rimozione delle barriere della comunicazione che limitano la partecipazione delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere, alla vita collettiva.

2. La Repubblica Italiana tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e cura della sordità: screening neonatale, protesizzazione precoce con protesi digitali; tecniche di riabilitazione e logopedia. In merito alla comunicazione riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la LIS tattile, promuovendo altresì l’insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, l’oralismo e il bilinguismo (Italiano/Lingua dei Segni). Garantisce la diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire inclusione sociale e accesso all’informazione per le persone sorde, sordo cieche e con disabilità uditiva, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato in lingua dei segni e ogni altra azione atta a realizzarne la piena autonomia, integrazione e realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle persone con disabilità e delle loro famiglie.