Articolo 3 - (Prevenzione della sordità e strumenti atti ad attenuare, correggere e/o eliminare il deficit uditivo)
(Prevenzione della sordità e strumenti atti ad attenuare, correggere e/o eliminare il deficit uditivo).
1. Si promuovono gli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;