Ente Nazionale Sordi - ONLUS

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Ven03052024

Ultimo aggiornamento23:24:39

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OPZIONI

Articolo 5 - (Scuola)

(Scuola).

1. La Pubblica Amministrazione garantisce la prestazione di tutti i servizi a sostegno e integrazione dell’alunno sordo, tra cui la presenza dell’Insegnante di Sostegno, dell’Assistente alla Comunicazione, di ausili tecnologici e altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche. Viene garantita all’alunno e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all’apprendimento.

2. Il MIUR garantisce l’apprendimento della Lingua dei Segni e LIS tattile da parte degli studenti sordi, con disabilità uditiva e sordo-ciechi, che abbiano optato per questa lingua e l’accesso a modelli educativi che promuovano il bilinguismo (Italiano e Lingua dei Segni) e/o l’oralismo, che saranno di libera scelta da parte degli alunni sordi, sordociechi e con disabilità uditiva e loro famiglie.

3. I piani di studio possono includere l’apprendimento della lingua dei segni come materia facoltativa da parte di tutta la scolaresca, facilitando in questo modo l’inclusione sociale degli alunni sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva utenti delle lingue dei segni, incrementando valori di uguaglianza e rispetto delle diversità linguistiche e culturali.

4. Con il fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l’insegnamento della LIS, della LIS tattile e per i differenti ruoli di Assistente alla Comunicazione e Interprete di Lingua dei Segni l’Amministrazione competente determina, di concerto con l’Associazione preposta dallo Stato alla tutela e rappresentanza dei sordi in Italia, i titoli di studio e l’iter formativo per l’accesso a tali professionalità e favorisce la loro formazione iniziale e permanente.