Articolo 10 - (Trasporti)
(Trasporti).
1. Nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono previsti servizi di interpretariato in Lingua dei Segni, di sottotitolazione, di informazione accessibile, in special modo nei punti di informazione e contatto con il pubblico.
2. Si adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni, istruzioni su norme di funzionamento, sicurezza ed emergenza nei trasporti siano diffuse in Lingua dei Segni e sottotitolate.