Articolo 11 - (Partecipazione politica)
(Partecipazione politica).
1. Le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione provvedono a rendere accessibili e pienamente
fruibili campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti
eventi elettorali, alle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva, veicolando la
comunicazione e l’informazione in Lingua dei Segni, sottotitolazione e utilizzando strumenti
e canali adeguati.
2. Il Parlamento, le Regioni, gli Enti locali promuovono servizi di interpretariato e
sottotitolazione nelle riunioni plenarie di carattere pubblico e in qualsiasi altro evento di
interesse generale.