Articolo 12 - (Attuazione, monitoraggio e sanzioni)
(Attuazione, monitoraggio e sanzioni).
1. Le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione provvedono a monitorare, secondo le proprie competenze e per le proprie responsabilità , l’attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nella presente legge, monitorandone con propri mezzi l’applicazione e predisponendo opportune sanzioni in caso di inadempienze.