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Gio02052024

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OPZIONI

Articolo 12 - (Attuazione, monitoraggio e sanzioni)

(Attuazione, monitoraggio e sanzioni).

1. Le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione provvedono a monitorare, secondo le proprie competenze e per le proprie responsabilità, l’attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nella presente legge, monitorandone con propri mezzi l’applicazione e predisponendo opportune sanzioni in caso di inadempienze.