Ente Nazionale Sordi - ONLUS

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Ritorna Sei qui: Home Chi Siamo Organigramma Statuto ENS

Entrata in vigore del Nuovo Statuto ENS

Siamo lieti di comunicarVi che il giorno 31 luglio 2015 è pervenuto il provvedimento della Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, relativo all’approvazione e all’iscrizione in data 23.07.2015 delle modifiche statutarie approvate dal XXV Congresso Nazionale ENS nel Registro delle Persone Giuridiche, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Pertanto, Vi comunichiamo che a decorrere dal giorno 31.07.2015 a tutti gli effetti è entrato in vigore il nuovo Statuto ENS che dovrà essere osservato nelle sue norme e scadenze.


Lo Statuto è stato approvato dal XXV Congresso Nazionale ENS il 4 giugno 2015 ed iscritto dalla Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo nel Registro delle Persone Giuridiche ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 in data 23 luglio 2015.


logo ENS

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – RAPPRESENTANZA E TUTELA

FINI - PRINCIPI

 

Art. 1

Costituzione e sede

L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi <<E.N.S.>>, costituito dall'Associazione Italiana dei Minorati dell'Udito e della Parola, è stato fondato a Padova il 24 settembre 1932 durante il Primo Raduno Nazionale per unanime volontà dei sordi italiani.

L’ENS:

-     è Ente Morale ai sensi delle Leggi 12 maggio 1942, n. 889 e 21 agosto 1950, n. 698;

-     ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 9.5.1979, n. 125);

-     è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

-     è iscritto nel registro delle persone giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361;

-     è iscritto nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383;

-     è accreditato per la formazione del personale della scuola dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca giusto D.M. del 18.07.05 (prot. n. 1365 del 21.07.05 ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 90 del 1.12.03);

-     è riconosciuto Organizzazione Promozionale di Sport Disabili ai sensi dell’art. 25 dello statuto del C.I.P. – Comitato Italiano Paralimpico con delibera del Consiglio Nazionale n. 23 del 26 novembre 2005;

-     è iscritto come Ente di 2° classe all’Albo Nazionale provvisorio degli Enti di Servizio Civile Nazionale (determina del 17.01.06 dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

L’ENS nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero l’acronimo "ONLUS".

L'ENS ha la sua Sede Centrale e legale in Roma, Via Gregorio VII, 120 – cap. 00165 e si presenta con le seguente denominazione: “ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE – ONLUS”, in forma abbreviata “E.N.S. – ONLUS”.

La data del 12 maggio, anniversario del riconoscimento giuridico dell’ENS, è indetta festa nazionale dell’ENS.

La data del 24 settembre, costituzione dell’ENS come Associazione tra i sordi italiani, è considerata solennità della categoria e Giornata Nazionale del Sordo.

L’ultimo sabato del mese di settembre celebra la Giornata Mondiale dei Sordi.

 

Art. 2

Rappresentanza e tutela

L’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani attribuitegli dalle leggi, anche attraverso i suoi rappresentanti designati nei casi previsti dalle norme di legge.

 

Art. 3

Fini

Scopo dell’ENS, che opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è inclusione dei sordi nella società, perseguendone l’unità.

L'ENS tutela, rappresenta, promuove e valorizza la dignità e l’autonomia della persona sorda, i suoi pieni diritti di cittadinanza in tutti i campi della vita, l’autodeterminazione, l’accessibilità e l’informazione, l’educazione, la formazione e l’inclusione scolastica, post scolastica, professionale, lavorativa e sociale, la piena attuazione del diritto al lavoro dei sordi, favorendone il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme individuali e cooperative, la lingua dei segni, la comunicazione totale e il bilinguismo, la riabilitazione, la cultura, lo sport, il tempo libero e le attività ricreative.

L’ENS garantisce, tutela e promuove il diritto alla libertà di scelta di comunicazione della persona sorda.

L’ENS ripudia l’accanimento terapeutico ed ogni forma di discriminazione tendente a limitare e mortificare la libertà e la dignità della persona.

Art. 4

Attività istituzionali

Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 3, l'ENS:

  1. promuove ogni iniziativa presso gli organi competenti dello Stato e degli Enti locali territoriali per l’emanazione di leggi e di atti amministrativi, linee guida, buone prassi;
  2. promuove particolari interventi, anche assistenziali in favore dei sordi e sordociechi, anche pluriminorati e/o affetti da malattie genetiche, in collaborazione con lo Stato, gli Enti Locali e gli Organismi privati;
  3. promuove servizi di volontariato e servizi di carattere mutualistico tra gli associati in tutti i settori della vita sociale;
  4. promuove e divulga ogni iniziativa nel campo della salute della persona, della profilassi, della prevenzione, della riabilitazione, dell’educazione sanitaria, anche in collaborazione con i Servizi Sanitari nazionali e regionali;
  5. partecipa a mezzo di propri rappresentanti a Consigli di amministrazione all’uopo istituiti secondo le leggi vigenti;
  6. promuove ed attua iniziative in favore dei sordi e/o degli associati, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, nonché in base a specifiche convenzioni e/o protocolli con pubbliche amministrazioni, società e/o gli organismi competenti, pubblici e/o privati;
  7. promuove iniziative nel campo della ricerca tecnologica e della sperimentazione delle nuove tecnologie, favorendo in particolare l’utilizzo delle stesse per l’abbattimento delle barriere della comunicazione e l’accessibilità universale nel campo dei media, della telefonia fissa e mobile, dell’informatica, del digitale e quant’altro ad esso attinente;
  8. istituisce, anche con la partecipazione di propri soci, cooperative, imprese sociali e/o comitati, per la gestione di specifiche attività e per l’erogazione di servizi;
  9. promuove ed organizza, attività didattica domiciliare, per il recupero scolastico e del doposcuola e corsi di formazione professionale;
  10. collabora con le Istituzioni e/o gli Organismi locali, regionali, statali, Organizzazioni non Governative, Organizzazioni Internazionali nel campo della prevenzione, riabilitazione, istruzione, educazione scolastica, inserimento, formazione professionale, avviamento al lavoro, e ad ogni azione finalizzata alla piena inclusione sociale e all’autonomia della persona sorda;
  11. collabora con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali nel campo dell’istruzione e dell’educazione dei sordi per assicurare un sistema scolastico pienamente inclusivo attraverso il sistema del bilinguismo, della Lingua dei Segni Italiana e della lingua parlata/scritta;
  12. promuove e organizza, anche in collaborazione con le Università, le Regioni, gli Enti Locali, iniziative di sensibilizzazione sulla Lingua dei Segni e Cultura dei Sordi, corsi per l’apprendimento della Lingua dei Segni e LIS tattile, iniziative per la formazione, specializzazione e/o aggiornamento di Docenti dei corsi di Lingua dei Segni e LIS tattile, Assistenti alla comunicazione, Interpreti della Lingua dei Segni e LIS tattile secondo i programmi e le procedure definite nel Piano di Offerta Formativa dell’ENS (POF), proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea Nazionale, cura la tenuta del Registro Nazionale dei Docenti dei corsi di LIS e LIS tattile (RND), del Registro Assistenti alla comunicazione (RNA) e del Registro Nazionale Interpreti della Lingua dei Segni e LIS tattile (RNI);
  13. collabora con Università, Istituti di ricerca, Organismi nazionali ed internazionali, nonché con le strutture pubbliche e private, per lo sviluppo delle capacità operative nelle varie attività artigiane, professionali e imprenditoriali; a tal fine promuove ed organizza anche tirocini lavorativi, stages ed esperienze formative presso strutture ed enti pubblici e privati;
  14. cura, stimola, promuove studi, ricerche e ogni iniziativa sulla sordità nei suoi aspetti medico-legali, psico-pedagogici, linguistico-culturali;
  15. divulga opere, sussidi scientifici e culturali, produce notiziari, riviste, bollettini informativi anche utilizzando sistemi, piattaforme, applicazioni multimediali innovative che garantiscano pari opportunità di accesso alle persone sorde e l’abbattimento delle barriere della comunicazione anche mediante sistemi multimediali;
  16. può collaborare con le Associazioni Nazionali di interpreti e di interpreti di Lingua dei Segni riconosciute dallo Stato;
  17. attua iniziative per la promozione dei diritti e delle pari opportunità per l’infanzia, l’adolescenza, la gioventù e la condizione femminile della categoria;
  18. può concorrere, in caso di discriminazione dovuta alla sordità o ogni volta che sarà ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, all’assistenza dei propri soci o dei dirigenti, per questioni sorte nello svolgimento delle proprie funzioni, nelle controversie di natura civile, penale, amministrativa sia in sede giudiziale che extragiudiziale;
  19. esplica attività promozionale attraverso centri di cultura, ricreativi, sportivi e di educazione, nonché ogni altra iniziativa per i giovani, le donne, gli anziani e i cittadini sordi stranieri;
  20. può attuare, su deliberazione del Consiglio Direttivo, iniziative di patronato in favore dei sordi autonomamente o in accordo con altri soggetti;
  21. partecipa, con la Sede Centrale e/o con le articolazioni periferiche territorialmente competenti, a bandi e gare di appalto, pubbliche e/o private, per l’acquisizione di servizi;

E’ fatto divieto all’ENS di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5

Principi ispiratori

L’ENS si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, alla <<Carta dei diritti dell'uomo>>, alla Dichiarazione di Salamanca del 1984 in materia di educazione, alla <<Dichiarazione di Madrid sulla non discriminazione>> del 2002, alla <<Conferenza di Salonicco>> del 2003 sulle pari opportunità dei disabili nel mondo del lavoro, alle Risoluzioni del Parlamento Europeo del 17 giugno 1988 (C 187 del 18.07.1988), e del 18 novembre 1998 (C 379 del 07.12.1998), alla <<Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità>> 13.12.06 ratificata dall’Italia con Legge n.  18 del 3.03.09 e ai documenti e dichiarazioni nazionali ed internazionali tendenti a garantire l’attuazione dei diritti delle persone con minorazioni uditive.

Art. 6

Principi generali

L'ENS per il conseguimento dei propri fini opera con criteri di assoluta apartiticità ed aconfessionalità e non persegue fini di lucro.

Adotta il principio della sovranità dell’assemblea dei soci e si ispira ai principi della democrazia e del pluralismo.

Attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo con esclusione anche temporanea dalla partecipazione alla vita associativa nelle modalità previste e disciplinate dallo Statuto e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli Organi Sociali.

Art. 7

Dei rapporti con le Organizzazioni Nazionali ed Internazionali

L'ENS, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, può aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali, anche a carattere federativo.


TITOLO II

DEL PATRIMONIO SOCIALE E DEI PROVENTI

 

Art. 8

Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili di cui l'ENS ha la proprietà a qualsiasi titolo.

Il Consiglio Direttivo amministra i beni immobili, limitatamente a locazioni ordinarie e commerciali (quattro + quattro, sei + sei) o comodati d’uso con la durata non superiore alla locazione commerciale, e può deliberare la loro assegnazione alle Sezioni Provinciali ed ai Consigli Regionali, dietro il versamento di una quota mensile da destinarsi al fondo per le manutenzioni immobiliari gestito dal Consiglio Direttivo, tenendo conto dell’ubicazione degli immobili stessi e della loro finalità, previo parere delle Sezioni Provinciali e dei Consigli Regionali ove siano ubicate le proprietà immobiliari.

I poteri di amministrazione su tali beni da parte degli organi provinciali e regionali sono limitati alla gestione ordinaria, in tal caso i predetti organi ne assumono i relativi oneri tributari, di manutenzione ordinaria e custodia.

Per i beni mobili gli organi provinciali e regionali assumono gli oneri di manutenzione e custodia.

Sono obbligatori per ogni organo ENS:

  1. i libri sociali: verbali, protocollo, contabili a norma di legge e di statuto;
  2. la cura e la conservazione dei documenti contabili e della corrispondenza per un periodo non inferiore ai 10 anni;
  3. la tutela e la conservazione permanente del patrimonio e dei documenti di rilevanza storica;
  4. la tenuta e l’aggiornamento annuale del libro inventari;
  5. la cura e l’aggiornamento dell’archivio storico dei soci.

Nell’adempimento dei compiti di cui ai commi precedenti, gli Organi ENS devono adottare idonee misure per tutelare la riservatezza dei dati.

Art. 9

Entrate

Le entrate dell’ENS sono costituite da rendite delle attività patrimoniali, dalle quote e contributi sociali, dai contributi ordinari e straordinari dello Stato o di altri Enti pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti ed oblazioni, dai proventi di iniziative di carattere economico, da ogni altra entrata.

Gli utili ed avanzi di gestione delle attività di carattere economico vengono destinati ad incremento del patrimonio sociale dell’ENS ovvero alla realizzazione di attività istituzionali aventi particolare interesse e finalità.

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. A tale scopo dovrà essere redatto il bilancio o un rendiconto annuale.

Le entrate dell'Ente sono amministrate dalla Sede Centrale per tramite del Consiglio Direttivo.

Gli organi periferici, fatto salvo il potere di controllo e direzione della Sede Centrale, amministrano le entrate che acquisiscono su scala locale o attraverso i conferimenti della Sede Centrale per tramite dei Consigli Regionali e dei Consigli Provinciali.

Art. 10

Bilanci consuntivi

I Consigli Provinciali approvano il bilancio consuntivo, l’allegata relazione morale e finanziaria e provvedono all’invio tramite PEC al Consiglio Regionale entro il 20 febbraio.

I Consigli Regionali approvano il Bilancio consuntivo, l’allegata relazione morale e finanziaria delle Sezioni Provinciali entro il 20 marzo;

Le Assemblee Regionali approvano il bilancio unico regionale, l’allegata relazione morale e finanziaria dei Consigli Regionali e provvedono all’invio per PEC alla Sede Centrale entro il 20 marzo.

L'Assemblea Nazionale approva entro il 30 aprile il Bilancio consuntivo dell’Ente, composto dal bilancio della Sede Centrale e dai bilanci delle sedi regionali e la relazione morale/finanziaria della Sede Centrale.


TITOLO III

DEI SOCI

 

Art. 11

Categorie

Il corpo sociale è composto da soci: effettivi, aggregati, sostenitori, onorari.

Sono soci effettivi i maggiori di età, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento della lingua parlata riconosciuti sordi ai sensi della legge 381/1970 e s.m.i..

Sono soci aggregati i legali rappresentanti dei minori e degli interdetti giudiziali affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento della lingua parlata o coloro che sono colpiti da sordità profonda a qualsiasi età.

Sono soci sostenitori coloro che condividono le finalità e gli obiettivi dell’ENS e contribuiscono economicamente alle sue attività.

Sono soci onorari coloro che hanno reso particolari e significativi servizi all'ENS e ai sordi.

Possono essere soci dell’ENS anche i cittadini stranieri sordi residenti in Italia e i cittadini italiani sordi residenti all’estero.

La qualificazione di socio onorario può essere attribuita anche "alla memoria". 

Art. 12

Sezione di iscrizione e trasferimenti

I soci effettivi ed aggregati sono tenuti ad iscriversi alla Sezione nella cui circoscrizione hanno la residenza.

Il trasferimento di un socio è determinato dal cambio di residenza.

Le Sezioni interessate al trasferimento informano i rispettivi Consigli Regionali.

Il trasferimento ha effetto dalla data di ricezione della documentazione presso la Sezione di nuova appartenenza.

I sordi italiani residenti all'estero indicano la Sezione Provinciale presso la quale intendono essere iscritti.

I sordi stranieri residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano saranno iscritti rispettivamente nelle Sezioni di Rimini e di Roma.

Le modalità di trasferimento sono disciplinate dal Regolamento Generale Interno.

Art. 13

Iscrizione dei nuovi soci 

L’iscrizione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Provinciale territorialmente competente nella prima seduta successiva alla data di ricezione della domanda; detta delibera deve essere trasmessa al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale.

I documenti relativi all’iscrizione devono essere conservati dalla Sezione competente, che ne ha la responsabilità della custodia e della riservatezza.

Il Consiglio Provinciale comunica all’aspirante socio l’esito della domanda entro 10 giorni dalla data di deliberazione subordinata al pagamento della quota sociale tramite delega INPS o bonifico bancario su conto corrente dedicato della Sede Centrale o bollettino postale su conto corrente postale della Sede Centrale.

Nel caso in cui la domanda d’iscrizione venga respinta, la comunicazione di cui al comma precedente deve essere inoltrata mediante raccomandata a.r. o mezzo equipollente.

Contro tale provvedimento è possibile ricorrere entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva e provvede a comunicare l’esito al ricorrente ed alla Sezione competente per territorio.

Ai soci è rilasciata la tessera sociale dalla Sezione competente, con l’indicazione della categoria di appartenenza.

Le tessere, salvo diversa disposizione dell’Assemblea Nazionale, sono fornite dalla Sede Centrale e debbono essere annualmente rinnovate o vidimate.

Le procedure di iscrizione e sostituzione delle tessere smarrite sono disciplinate dal Regolamento Generale Interno.

Art. 14

Doveri dei Dirigenti - Segreto d'ufficio 

I componenti degli organi ENS sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei dati personali.

Ogni Sezione Provinciale ha l’obbligo di inviare semestralmente al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale, l’elenco nominativo aggiornato dei soci effettivi ed aggregati con allegata la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della quota associativa. Per i soci sostenitori dovrà essere inviato ogni sei mesi esclusivamente l’elenco nominativo.

In caso di violazione dei commi precedente si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’art. 17 dello Statuto.

Art. 15

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa secondo i principi del presente Statuto.

I soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto, il Regolamento Generale Interno (RGI), il Codice Etico dell’Ente, gli atti deliberativi, di indirizzo e le circolari degli organi dell’ENS.

I soci effettivi e aggregati hanno il dovere di versare la quota associativa determinata dall’Assemblea Nazionale.

I soci dell'Ente sono tenuti inoltre:

  1. al rispetto ed alla lealtà nei confronti dell’Ente, dei dirigenti, dei collaboratori, dei funzionari e degli altri soci dell'ENS;
  2. al rispetto dei principi di apartiticità dell'ENS astenendosi da azioni di propaganda politica nelle proprie sedi locali;
  3. i soci effettivi e aggregati a pagare l’annuale quota sociale attraverso la delega INPS o mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato della Sede Centrale o bollettino postale su conto corrente postale della Sede Centrale entro il 31 gennaio. Le modalità di versamento della quota sociale saranno demandate all’Assemblea Nazionale;
  4. in concomitanza delle Assemblee Provinciali, Regionali e del Congresso Nazionale il socio effettivo e aggregato, per esercitare il diritto di voto, deve risultare in regola con il pagamento della quota sociale;
  5. è fatto divieto a chiunque di usare simboli e strumenti dell’ENS in occasione di partecipazione a competizioni elettorali politiche o amministrative;
  6. i dirigenti dell’ENS, nazionali, regionali e provinciali, che si candidano a competizioni elettorali, decadono dalla carica e inoltre non possono ricoprire incarichi all’interno di partiti e/o movimenti politici;
  7. coloro che sono eletti nei Comuni, Province, Regione e/o nel Parlamento o nominati assessori negli Enti Locali non possono candidarsi alle cariche sociali dell’ENS se non dopo aver rinunciato alla carica politica;
  8. gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore se il socio è un dirigente;
  9. i soci che ricoprono cariche sociali all'interno dell'ENS non possono, a pena di decadenza, far parte a qualsiasi titolo di altre associazioni, cooperative, consorzi ed organismi che perseguano finalità contrarie e/o concorrenti a quelle dell'ENS salvo deroga motivata ed autorizzata dal Consiglio Direttivo, la rinuncia all'incarico incompatibile e/o alla qualità di socio deve essere comunicata per iscritto agli organi interessati entro quindici giorni dal momento della contestazione dell’incompatibilità formulata dal Consiglio Direttivo anche su segnalazione dei Consigli Regionali e/o delle Sezioni Provinciali;
  10. coloro che ricoprono cariche in altre associazioni, consorzi, cooperative, federazioni, organismi ed enti che attuano una politica contraria e/o concorrente alle finalità istituzionali dell'ENS non possono esserne soci.

Art. 16

Perdita della qualità di socio:

 

La perdita della qualità di socio si verifica nei seguenti casi:

  1. per decesso;
  2. per recesso volontario, senza che questo comporti la restituzione della quota associativa, da comunicarsi con raccomandata a.r. o mezzo equipollente alla Sezione di appartenenza, al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale;
  3. per mancato rinnovo della tessera;
  4. per mancato pagamento della quota associativa con bonifico o bollettino postale entro il 31 gennaio;
  5. per provvedimento di espulsione;
  6. per aver rifiutato, impedito, ritardato e/o ostacolato il passaggio di consegne anche nei commissariamenti straordinari o ritardato, impedito e/o ostacolato le visite ispettive o i commissariamenti ad acta, in tal caso la perdita dei diritti è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto ex tunc.

Colui che perde i diritti associativi ai sensi della lettera f del precedente comma non può essere nuovamente tesserato prima di trentasei mesi.

Contro la perdita dei diritti associativi ai sensi della lettera f del comma 1 del presente articolo, può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della perdita dei diritti associativi che avverrà per raccomandata AR o con mezzo equipollente al diretto interessato.

Art. 17

Provvedimenti disciplinari

I soci che vengono meno all'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto, dal Codice Etico, dai regolamenti e circolari, dalle disposizioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo, dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali sono passibili dei provvedimenti disciplinari descritti nei successivi commi inflitti con la procedura di cui all’art. 42che regola il procedimento disciplinare.

La censura è inflitta ai soci che abbiano commesso atti che hanno arrecato danno all’immagine dell’ENS, dei suoi organi o di altri soci o violazioni delle norme statutarie e regolamentari.

La censura è inflitta, tra l’altro, anche nell’ipotesi di comunicazioni a mezzo social network e/o siti internet che abbiano leso l’immagine dell’Ente o degli organi che lo rappresentano.

La sospensione è inflitta ai soci che siano stati soggetti più volte a censura o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso in misura grave gli atti sanzionabili con la censura.

La sospensione potrà essere disposta, tra l’altro, anche nell’ipotesi di omesso controllo da parte dei responsabili dell’Ente sull’attività svolta dai propri diretti sottoposti.

La durata della sospensione non può essere inferiore a tre mesi né superiore a diciotto mesi.

La sospensione comporta la perdita temporanea dei diritti associativi e il divieto di frequentare le sedi sociali Circoli ENS e le Rappresentanze intercomunali per tutta la durata del provvedimento.

In caso di particolare gravità e urgenza, il Consiglio competente adotta il provvedimento della sospensione cautelativa ovvero demanda al Collegio dei Probiviri l’emissione del provvedimento cautelare in attesa che lo stesso decida nel merito.

La sospensione cautelativa dei dirigenti provinciali può essere anche adottata dal Consiglio Regionale mentre quella dei dirigenti regionali dal Consiglio Direttivo; la Sede Centrale tramite il Consiglio Direttivo può sempre intervenire in tutti i casi nell’interesse dell’ENS e anche quando nei casi in cui ritiene che l’inerzia dei Consigli Provinciali e Regionali possa arrecare grave danno all’ENS.

La sospensione dei dirigenti comporta la contestuale decadenza dalla carica.

L’espulsione è inflitta ai soci che siano stati sospesi più volte o che abbiano commesso in misura gravissima gli atti sanzionati con la censura e/o la sospensione.

L’espulsione potrà, altresì, essere disposta dal Collegio dei Probiviri in caso di irregolarità amministrative e contabili poste in essere dai soci con funzione di amministrazione e controllo ovvero laddove si ravvisino comportamenti tali da arrecare gravissimo pregiudizio all’Ente o ai suoi organi rappresentativi sotto il profilo di immagine e/o economico.

L'espulsione comporta la perdita totale dei diritti associativi.

I soci espulsi possono essere riammessi dal Collegio dei Probiviri su istanza motivata degli interessati, sentito il parere dell’Organo che ha dato impulso all’azione disciplinare culminata con il provvedimento di espulsione, non prima di trentasei mesi dalla data di notifica del provvedimento disciplinare.

La decisione del Collegio tiene conto del comportamento tenuto dal socio espulso nel corso del periodo di vigenza del provvedimento disciplinare.

Il socio riammesso non può recuperare l’anzianità di iscrizione all’ENS.

Gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti dei dirigenti.

L’Organo competente a comminare le sanzioni disciplinari è il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Provinciale ha facoltà di proporre istanza per aprire il procedimento disciplinare nei confronti dei soci; il Consiglio Regionale ha facoltà di proporre istanza per aprire il procedimento disciplinare nei confronti dei dirigenti provinciali, il Consiglio Direttivo per i dirigenti provinciali, regionali e centrali nonché in tutti i casi in cui i soci e/o i dirigenti pongano in essere azioni che rechino grave danno all’ENS e/o ai suoi dirigenti.

Art. 18

Del voto e delle cariche elettive

I soli soci effettivi e maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo secondo i requisiti previsti dallo Statuto.

I soci aggregati hanno diritto di elettorato attivo.

Non è eleggibile chi non è in godimento dei diritti civili e politici, ha un rapporto di lavoro subordinato e/o a carattere continuativo con l'ENS, è socio di altre associazioni, cooperative, consorzi, enti, federazioni che attuano una politica contraria e/o concorrente all’ENS, sia stato colpito da un provvedimento disciplinare interno.

Il voto è personale, libero e segreto e non può essere delegato ad altri.

Art. 19

Requisiti per le candidature

 

Possono candidarsi alle cariche sociali dell'ENS i soci effettivi maggiorenni che:

  1. sono cittadini italiani;
  2. hanno assolto l’obbligo scolastico;
  3. risultano regolarmente tesserati da almeno tre anni;
  4. sono in godimento dei diritti politici;
  5. non hanno ricevuto condanne definitive per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
  6. non sono sottoposti al provvedimento disciplinare della sospensione e dell’espulsione;
  7. sono stati riammessi all’ENS da almeno quattro anni a seguito di provvedimento di espulsione;
  8. non hanno in corso rapporti di lavoro subordinato o autonomo non occasionale con l’ENS;
  9. non hanno rapporti di parentela, affinità o coniugio con i membri del Collegio Centrale dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

Per la carica di Presidente Nazionale e Consigliere Direttivo, l’aspirante dovrà aver svolto almeno per cinque anni incarichi dirigenziali.

Per la carica di Presidente Regionale e Consigliere Regionale, l’aspirante dovrà aver svolto almeno per cinque anni incarichi dirigenziali elettivi in seno ai Consigli Provinciali.

Sono incompatibili i rapporti di parentela, affinità o coniugio fra i componenti di uno stesso organo, fatta eccezione per il Congresso, l’Assemblea Nazionale e Regionale.

Art. 20

Le votazioni 

Sia per l'elezione di competenza del Congresso Nazionale che per quelle di competenza dei Congressi Regionali e Provinciali, le liste dei candidati sono stampate in ordine alfabetico: una lista per l’elezione del Presidente ed una per l’elezione dei Consiglieri.

L'elettore non può esprimere preferenze diverse da quelle indicate nelle liste dei candidati e la votazione avviene per scrutinio segreto.

L’elettore, per la lista del candidato Presidente può esprimere una sola preferenza, per la lista per l’elezione dei Consiglieri può esprimere preferenze fino al numero previsto per la composizione del consiglio per il quale si svolge l’elezione.

Se entro il termine previsto per la presentazione delle candidature non viene raggiunto il numero minimo di candidati necessario per la composizione dell’organo, si procede comunque allo svolgimento della relativa assemblea per trattare gli argomenti previsti dall’ordine del giorno, ad eccezione della votazione.

In tal caso, in sostituzione dell’organo uscente il Consiglio Regionale in caso di elezioni Provinciali o il Consiglio Direttivo in caso di elezioni regionali, entro il termine di 30 giorni, provvedono alla nomina di un Commissario Straordinario.

In attesa della nomina del Commissario Straordinario ai sensi del comma precedente, il presidente uscente resta in carica solo per lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione.

Eccezion fatta per la carica di Presidente Nazionale, sono dichiarati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti, a parità di voti, i più anziani di iscrizione all'ENS e, a parità di iscrizione all'ENS, i più anziani di età.

Art. 21

Elezione del Presidente Nazionale

Per l'elezione del Presidente Nazionale dell'ENS è prescritta la metà più uno dei voti validamente espressi.

Qualora nei primi due scrutini nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procederà immediatamente ad una terza votazione di ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti al secondo scrutinio, risultando eletto colui che otterrà il maggior numero di voti.

Art. 22

Incompatibilità e cumulo delle cariche sociali 

Il candidato che risulta eletto a più cariche elettive, deve procedere all’opzione per una delle due cariche entro dieci giorni dall’avvenuta proclamazione in Assemblea.

Non è ammesso il cumulo delle cariche in seno agli organi dell'ENS, fatti salvi i casi previsti dallo Statuto.


TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA

 

Art. 23

Organizzazione e struttura 

L’ENS è un’organizzazione nazionale unitaria e si articola in strutture Regionali e Provinciali.

Organi centrali sono il Congresso, l’Assemblea Nazionale; il Consiglio Direttivo; il Presidente Nazionale; il Collegio dei Probiviri; il Collegio Centrale dei Sindaci.

Organi periferici sono il Congresso Regionale, le Assemblee Regionali, i Consigli Regionali, i Presidenti Regionali, il Segretario Regionale, il Revisore Regionale, il Congresso Provinciale, i Consigli Provinciali, i Presidenti Provinciali.

            Il Comitato Giovani Sordi Italiani (C.G.S.I.) è l’organizzazione giovanile dell’ENS che segue la struttura e l’organizzazione dell’ENS, ha sede presso i rispettivi Consigli Regionali e Sezioni Provinciali dell’ENS per le articolazioni periferiche, presso la Sede Centrale dell’ENS per il Comitato Nazionale.

            I dirigenti del CGSI sono tenuti a rispettare le modalità di fruizione e di accesso alle sedi così come disciplinate rispettivamente dalle Sezioni Provinciali, dai Consigli Regionali e dalla Sede Centrale.

Art. 24

Spese di funzionamento degli organi sociali:

I membri del Consiglio Direttivo, Regionale e Provinciale, nonché il Collegio Centrale dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri e i Segretari Regionali hanno diritto al rimborso delle spese vive incontrate nello svolgimento del loro mandato, ad una indennità di carica e ad un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei rispettivi organi.

I membri dell’Assemblea Nazionale e dell’Assemblea Regionale hanno diritto al rimborso delle spese vive incontrate nello svolgimento del loro mandato e ad un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei rispettivi organi.

L’importo delle indennità e dei gettoni di presenza per i dirigenti nazionali e per il Collegio dei Probiviri è stabilita dall’Assemblea Nazionale, per i dirigenti regionali dall’Assemblea Regionale, per i dirigenti sezionali dai Consigli Provinciali previa ratifica del Consiglio Regionale.

L’entità massima delle indennità e dei gettoni è determinata dall’Assemblea Nazionale.

Le indennità non sono cumulabili tra di loro.

Le spese di funzionamento degli organi dell’ENS sono a carico delle singole strutture presso cui operano.

Le spese del Congresso sono a carico della Sede Centrale ad eccezione delle spese di viaggio che restano a carico dei rispettivi organi.

Le spese dell’Assemblea Nazionale, del Collegio Centrale dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri sono a carico del bilancio della Sede Centrale.

Art. 25

Decadenza dalla carica

Ogni membro decade dalla carica ricoperta in seno all’ENS qualora non intervenga senza giustificato motivo oggettivo per tre volte consecutive alle adunanze ordinarie e straordinarie del rispettivo organo, per espresse dimissioni irrevocabili che producono effetto immediato e per le dimissioni senza la clausola delle irrevocabilità che hanno effetto solo dal momento dell’accettazione da parte dell’Organo che le riceve, nonché a seguito dei provvedimenti di sospensione ed espulsione.

Inoltre decadono dalla carica, perdendo automaticamente i diritti associativi, i dirigenti che rifiutino, impediscano, ritardino e/o ostacolino il passaggio di consegne anche nei commissariamenti straordinari o ritardino, impediscano e/o ostacolino le visite ispettive o i commissariamenti ad acta.

La decadenza dalla carica e la perdita dei diritti associativi è obbligatoriamente deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto ex tunc.

Chi decade dalla carica ai sensi dei comma 2 del presente articolo non può essere nuovamente tesserato prima di trentasei mesi.

Contro la decadenza della carica può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della decadenza e/o la perdita dei diritti associativi che verrà comunicata con raccomandata AR o con mezzo equipollente al diretto interessato.

  

TITOLO V

DEL CONGRESSO

 

Art. 26

Composizione e competenze

Il Congresso è l'organo supremo dell'ENS e ne determina gli indirizzi.

Il Congresso è costituito dai Delegati Provinciali, eletti nelle Assemblee Provinciali in ragione di un rappresentante ogni quattrocento Soci o frazione superiore a duecento, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali, dai Presidenti dei Consigli Regionali, dal Presidente Nazionale e dai Membri del Consiglio Direttivo.

Il Congresso discute ed approva la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo, determina gli indirizzi politico-sociali dell’ENS, approva le modifiche allo Statuto sociale, elegge il Presidente Nazionale e il Consiglio Direttivo.       

Hanno diritto di voto i componenti gli Organi sociali ENS elencati al 2° comma del presente articolo.

Oltre ai soci effettivi possono partecipare al Congresso, in qualità di osservatori, anche i soci appartenenti alle altre categorie di cui all’art. 11 del presente Statuto.

Partecipano al Congresso con voto consultivo i Membri del Collegio Centrale dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri, il Segretario Generale ed il presidente del Comitato Giovani Sordi Italiani.

Art. 27

Convocazione

Il Congresso è convocato dal Presidente dell'Ente e si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni.

Esso può essere convocato in via straordinaria in caso di necessità e urgenza dal Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi dei Presidenti Provinciali e dei Delegati eletti nelle rispettive Assemblee.

La convocazione ordinaria è comunicata, agli aventi diritto di voto, con PEC o mezzo equipollente almeno novanta giorni prima e quella straordinaria almeno trenta giorni prima.

L’ordine del giorno può essere integrato con comunicazione PEC o mezzo equipollente da inviarsi, almeno sette giorni prima della data di convocazione del Congresso, a tutti gli aventi diritto di voto.

La sede, la data e l’ordine del giorno del Congresso sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui al momento della celebrazione del Congresso, la Sezione Provinciale o il Consiglio Regionale siano commissariati, i Presidenti e i Delegati, se non sottoposti a provvedimenti disciplinari di sospensione e espulsione o siano decaduti o abbiano perso i diritti associativi, mantengono il diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Nazionale non possono partecipare al voto quando si tratti di argomenti inerenti la loro gestione.

E’ facoltà del Presidente Nazionale invitare al Congresso alte personalità ed esperti del mondo della disabilità, nonché rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali, del mondo associativo, del mondo politico, finanziario ed imprenditoriale.

E’ altresì facoltà del Presidente del Congresso di concerto col Presidente Nazionale invitare tali personalità a prendere la parola.

 

 

Art. 28

Candidature 

Le candidature per l'elezione del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo devono essere trasmesse mediante PEC o mezzo equipollente nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di apertura del Congresso alla Sede Centrale ENS che ne cura la raccolta, per le raccomandate farà fede il timbro postale di spedizione.

Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.

Una Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo e composta dal Segretario Generale, un dipendente dell’ENS ed un professionista iscritto all’Ordine degli Avvocati, provvede alla verifica dell'esistenza dei requisiti per le candidature.

La Commissione, ultimati i lavori, consegna al Consiglio Direttivo la lista definitiva dei candidati, che viene tempestivamente comunicata dagli uffici della Sede Centrale ai Consigli Regionali e alle Sezioni Provinciali almeno trenta giorni prima dalla celebrazione del Congresso per la pubblicazione.

Art. 29

Organizzazione del Congresso

Il Congresso è presieduto da un Collegio di Presidenza formato da un Presidente, due Vice Presidenti, cinque Scrutatori scelti fra i suoi componenti, esclusi i membri del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Nazionale.

Il Congresso nomina, altresì, sette Questori scelti fra i Soci effettivi.

Il Presidente del Congresso costituisce, la commissione di verifica dei poteri; la commissione elettorale, la commissione per le modifiche allo Statuto sociale, la commissione per le mozioni e gli ordini del giorno.

Il Congresso può articolarsi in gruppi di lavoro su specifiche tematiche.

Possono far parte delle Commissioni e/o dei gruppi di lavoro anche professionisti esterni specializzati nella materia in qualità di Consulenti e per agevolare il lavoro della Commissioni proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall’Assemblea Nazionale.

 

Art. 30

Lavori congressuali 

Il Presidente Nazionale apre i lavori congressuali proponendo al Congresso la nomina del Presidente del Collegio di Presidenza che deve avere il palese consenso del Congresso stesso.

Il Presidente del Collegio propone al Congresso i nominativi dei membri del Collegio di Presidenza per l’approvazione, costituisce le Commissioni di cui all’art. 29 dello Statuto, dirige i lavori congressuali secondo l’ordine del giorno risultante dall’avviso di convocazione, dirime eventuali controversie congressuali, si avvale dei questori per garantire l’ordine nel corso del Congresso disponendo, se necessario, l’allontanamento di coloro che provochino turbativa o azioni di boicottaggio o gravi infrazioni, al termine dei lavori della Commissione di verifica dei poteri proclama gli eletti.

Il Collegio di Presidenza è costituito da soci effettivi non candidati e non possono farne parte i membri dell’Assemblea Nazionale.

Il Segretario Generale dell’ENS è il segretario del Congresso e ne cura la redazione del verbale, coadiuvato da almeno tre dipendenti della Sede Centrale.

Qualora non fosse possibile il regolare svolgimento o proseguimento dei lavori congressuali, il Presidente del Collegio, udito il Collegio stesso, ha facoltà di sospendere i lavori e di riprenderli non appena possibile.

Art. 31

Le Commissioni congressuali

La commissione di verifica dei poteri è composta da un massimo di cinque membri ed accerta le condizioni di eleggibilità dei candidati prima dell’espletamento delle operazioni di voto.

La commissione elettorale è composta da un massimo di cinque membri e verifica la regolarità delle schede, degli stampati e in genere degli atti attinenti alle votazioni.

La commissione per le modifiche allo Statuto sociale é composta da un massimo di un rappresentante per ogni Regione e presenta le proposte di modifica dello Statuto sotto forma di emendamenti al Presidente del Congresso che le sottopone al voto dell’Assemblea.

La commissione per le mozioni e gli ordini del giorno è composta da un massimo di un rappresentante per ogni Regione e predispone le integrazioni dell’ordine del giorno e le risoluzioni da sottoporre all’approvazione del Congresso.

Art. 32

Votazioni - deliberazioni – validità

La votazione è fatta per scrutinio palese, salvo che per le elezioni delle cariche sociali e per le questioni di carattere personale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Congresso è validamente costituito, anche per le deliberazioni riguardanti le modifiche allo Statuto sociale, quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.


TITOLO VI

DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE

 

Art. 33

Composizione

 

L’Assemblea Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dai componenti il Consiglio Direttivo, dai Presidenti dei Consigli Regionali.

I componenti dell’Assemblea Nazionale che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dall’Assemblea stessa.

L’Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione della relazione sulle attività dell’ENS e del bilancio relativo all’esercizio precedente, entro il 30 novembre per l’approvazione della relazione programmatica.

L’Assemblea Nazionale si riunisce in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, in ogni caso indicando, obbligatoriamente, i punti da inserire all’Ordine del Giorno.

In caso di convocazione richiesta dai due terzi dei componenti il Presidente deve diramare la convocazione entro trenta giorni.

E’ facoltà del Presidente Nazionale invitare all’Assemblea Nazionale alte personalità ed esperti del mondo della disabilità, nonché rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali, del mondo associativo, del mondo politico, finanziario ed imprenditoriale.

E’ altresì facoltà del Presidente Nazionale invitare tali personalità a prendere la parola.

 

Art. 34

Competenze

L’Assemblea Nazionale:

  1. vigila sull'applicazione dei deliberati del Congresso;
  2. approva bilancio preventivo, la Relazione Programmatica ed il bilancio consuntivo e la Relazione Morale dell’Ente;
  3. approva il Regolamento Generale Interno dell'ENS e il R.O.I.;
  4. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le indennità degli organi centrali e periferici;
  5. delibera l’importo delle quote di tesseramento e la ripartizione delle stesse tra la Sede Centrale, i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali;
  6. delibera sui reclami dei Consigli Provinciali contro il Consiglio Direttivo;
  7. delibera sulla nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio Centrale dei Sindaci, proposti dal Consiglio Direttivo;
  8. delibera sulla nomina del Collegio dei Probiviri proposti dal Consiglio Direttivo;
  9. delibera la sostituzione temporanea del Presidente Nazionale nei soli casi di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata e dichiara la decadenza dei componenti dell’Assemblea ai sensi dell’art. 33 comma 2;
  10. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l’acquisto e/o la vendita del patrimonio immobiliare;
  11. approva, quando presentata, la mozione di sfiducia al Consiglio Direttivo su proposta di almeno due terzi dei suoi membri e votata a maggioranza assoluta.

La mozione di sfiducia, presentata anche dopo l’apertura dei lavori, deve essere motivata a pena di inammissibilità.

Quando è presentata mozione di sfiducia l’Assemblea non può essere dichiarata chiusa dal Presidente prima della sua discussione e votazione.

La mozione di sfiducia è discussa prima degli altri argomenti all’ordine del giorno ma sempre dopo i documenti di bilancio.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia al Consiglio Direttivo, il Presidente Nazionale resta in carica per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione e provvede alla Convocazione del Congresso Straordinario entro e non oltre sessanta giorni dalla mozione di sfiducia salvo che la stessa sia impugnata innanzi alla competente Autorità e da questa sospesa.

La mozione di sfiducia, se non diversamente specificato, si intende al Consiglio Direttivo compreso il Presidente Nazionale.

La mozione di sfiducia al Presidente Nazionale è estesa al Consiglio Direttivo.

La mozione di sfiducia può essere proposta, nelle modalità descritte nei commi precedenti, anche solo nei confronti di uno o più membri del Consiglio Direttivo, in questo caso subentrerà il primo dei non eletti fino ad esaurimento della lista rimanendo in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Qualora non fosse possibile integrare il Consiglio Direttivo per esaurimento della lista, si dovrà procedere alla convocazione del Congresso Straordinario per la sola elezione dei Consiglieri Direttivi mancanti.

Non si procederà alla convocazione straordinaria di cui al comma precedente nel corso dell’ultimo anno di carica del Consiglio Direttivo se questi abbia un numero di componenti almeno pari a cinque.

Art. 35

Convocazione e validità delle riunioni

L’Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente dell’Ente.

Gli avvisi di convocazione dell’Assemblea Nazionale devono essere inviati a mezzo PEC o mezzo equipollente, almeno dieci giorni prima della riunione, unitamente all'ordine del giorno; in caso di motivata urgenza, la convocazione viene effettuata tramite PEC con il preavviso di almeno quarantotto ore.

L’Assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli eventualmente presentati, prima dell’apertura dei lavori, da due terzi dei suoi componenti.

L’ordine del giorno può essere integrato, anche dopo l’apertura dei lavori, dagli argomenti proposti dal Presidente ed approvati dalla maggioranza dell’Assemblea.

L’ordine di discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno può essere liberamente variato dal Presidente.

Le riunioni dell’Assemblea Nazionale sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

Tutte le deliberazioni sono adottate con voto palese e approvate a maggioranza.

 

TITOLO VII

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO


Art. 36

 

Composizione

Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri compreso il Presidente dell’Ente eletti dal Congresso.

Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

I componenti il Consiglio Direttivo, in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata, vengono sostituiti seguendo l'ordine delle votazioni riportate in Congresso.

I componenti del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli stessi sono sostituiti dai primi dei non eletti al Congresso che restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

L’incapacità e/o la vacanza dei Consiglieri Direttivi, devono essere tali da impedire l’esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il Congresso straordinario per la sola elezione dei Consiglieri mancanti.

Non si dà luogo alla convocazione di cui al comma precedente qualora entro dodici mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso e se il Consiglio Direttivo abbia un numero di componenti almeno pari a cinque.

Art. 37

Competenze

Il Consiglio Direttivo:

  1. adotta ed attua tutte le deliberazioni, le mozioni e gli atti di indirizzo del Congresso;
  2. svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo degli organi regionali e provinciali;
  3. propone al Congresso Nazionale le modifiche da apportare allo Statuto;
  4. presenta il Bilancio preventivo e la Relazione Programmatica, la Relazione Morale e Finanziaria ed il bilancio consuntivo dell’Ente all’Assemblea Nazionale per la sua approvazione;
  5. delibera le variazioni di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale;
  6. nomina il Segretario Generale e il Vice Presidente su proposta del Presidente;
  7. propone all’Assemblea Nazionale la nomina del Collegio dei Probiviri e del Collegio Centrale dei Sindaci;
  8. dichiara la decadenza dei membri del Consiglio ai sensi dell’art. 36 comma 4;
  9. propone il Regolamento Generale Interno, gli altri regolamenti e le eventuali modifiche all’Assemblea Nazionale per la loro approvazione;
  10. dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale;
  11. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell’Assemblea Nazionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
  12. autorizza il Presidente Nazionale a promuovere giudizi nell’interesse dell’ENS, ratifica la promozione urgente di giudizi e la sua costituzione nei giudizi intentati contro l’ENS;
  13. delibera, in via esclusiva, l’assunzione del personale dipendente presso la Sede Centrale, i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali, applicando il contratto collettivo dell’U.N.E.B.A., e i rapporti di consulenza e/o collaborazione della Sede Centrale, oltre ai contratti di forniture e servizi per la Sede Centrale;
  14. propone l’acquisto e l’alienazione di beni immobili dell’Ente all’Assemblea Nazionale, acquisito il parere della sede territorialmente competente;
  15. delibera l’accettazione di lasciti e donazioni dandone comunicazione all’Assemblea Nazionale;
  16. nomina il Cassiere dell'Ente fra Istituti di credito di riconosciuta solidità e delibera la convenzione con l’Istituto di credito prescelto;
  17. delibera la nomina dei soci onorari;
  18. nomina e/o revoca i rappresentanti dell'Ente negli istituti e nelle agenzie di servizi alla persona;
  19. nomina e/o revoca i rappresentanti dell'Ente negli organismi pubblici e privati di carattere interregionale, nazionale e internazionale;
  20. può istituire aree, settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
  21. esercita la vigilanza sui Consigli Regionali ed ha facoltà di vigilare sulla gestione dei Consigli Provinciali;
  22. ratifica la nomina del Segretario Regionale;
  23. organizza iniziative di carattere nazionale e autorizza le iniziative di carattere nazionale proposte dai Consigli Regionali e dai Consigli Provinciali;
  24. dispone visite ispettive  presso i Consigli Regionali;
  25. nomina il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Regionale qualora si sia verificata la vacanza o in presenza di persistenti irregolarità;
  26. nomina i Commissari ad acta presso i Consigli Regionali;
  27. in caso di inerzia dei Consigli Regionali o nell’interesse dell’ENS può nominare i Commissari di cui ai numeri 25 e 26 o disporre le visite ispettive di cui al n. 24 anche presso le Sezioni Provinciali.


Art. 38

Convocazione e validità

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente Nazionale con preavviso di almeno tre giorni da inviarsi ai membri del Consiglio Direttivo, al Segretario Generale e ai componenti del Collegio Centrale dei Sindaci con PEC o mezzo equipollente.

Si riunisce in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno tre membri.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente per ragioni d’urgenza con preavviso PEC o mezzo equipollente di almeno ventiquattro ore.

La convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo da parte di tre dei suoi membri, deve essere richiesta mediante PEC o mezzo equipollente inviata al Presidente Nazionale recante i punti da inserire nell’ordine del giorno.

Il Presidente Nazionale, nel caso di cui al comma precedente, deve diramare l’avviso di convocazione entro dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Il Consiglio delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli integrati all’apertura dei lavori dal Presidente o presentati da tre dei suoi membri.

Le integrazioni all’ordine del giorno di cui al comma precedente devono essere approvate dalla maggioranza.

L’ordine di discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno può essere liberamente variato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti.

Tutte le deliberazioni sono adottate con voto palese, in caso di parità il voto del Presidente, o in caso di assenza di quello del Vice Presidente, vale doppio.

I componenti il Consiglio Direttivo non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi propri, del coniuge, dei parenti o affini.

Qualora i presenti siano quattro e debba discutersi di un argomento per il quale uno dei presenti non possa partecipare ai sensi del comma precedente, l’interessato invitato ad uscire, sarà comunque considerato presente ai fini del computo del numero legale dei presenti.


TITOLO VIII

DEL PRESIDENTE NAZIONALE

 

Art. 39

Competenze e rappresentanza legale dell’ENS

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Ente Nazionale Sordi.

Egli inoltre:

  1. vigila sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
  2. convoca il Congresso, l’Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo e presiede l’Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo;
  3. cura e coordina la gestione economica dell’ENS e l’attività istituzionale dell’ENS secondo gli indirizzi del Congresso, dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo;
  4. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo;
  5. può assegnare a membri del Consiglio Direttivo specifiche deleghe su determinate materie;
  6. adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
  7. propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente e del Segretario Generale;
  8. promuove giudizi nell'interesse dell'Ente normalmente previa deliberazione del Consiglio Direttivo o, in caso di necessità e/o urgenza, con delibera presidenziale da sottoporre a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo e resiste nei giudizi intentati contro l'Ente, informandone il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente Nazionale comunque determinata l’Assemblea Nazionale provvede alla sua sostituzione.

Nelle riunioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo, il Presidente assicura l’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nonché il mantenimento dell’ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni con facoltà, se necessario, di sospendere e di sciogliere le adunanze facendone redigere processo verbale.

Il Presidente Nazionale può partecipare personalmente o delegando un componente del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea Nazionale alle riunioni degli organi periferici dell’Ente.

L’incapacità e/o la vacanza del Presidente Nazionale, devono essere tali da impedirgli l’esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.

Il Vice Presidente, entro 90 giorni dalla deliberazione unanime del Consiglio Direttivo che accerta l’incapacità e/o la vacanza, convoca l’Assemblea Nazionale che provvede, con il voto favorevole di tre quarti dei suoi membri, alla sostituzione temporanea del Presidente Nazionale, sulla base della sussistenza di oggettivi riscontri debitamente documentati.

Il Presidente subentrato resta in carica fino alla data di svolgimento del Congresso Nazionale, da tenersi comunque entro sei mesi dalla delibera di nomina.

TITOLO IX

DEL SEGRETARIO GENERALE

 

Art. 40

Nomina e competenze

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell’Ente tra persone in possesso di laurea vecchio ordinamento o magistrale.

Il Segretario Generale:

  1. coadiuva il Presidente Nazionale nel perseguimento delle finalità associative;
  2. partecipa alle riunioni del Congresso, dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo con voto consultivo e alle riunioni del Collegio Centrale dei Sindaci su richiesta del Collegio;
  3. cura e redige, sotto la sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui alla lettera b);
  4. è il superiore gerarchico del personale dipendente dell’ E.N.S.;
  5. sovraintende al funzionamento degli uffici dell’ E.N.S. e ne coordina l’attività amministrativa.

In caso di sopravvenuta incapacità, impedimento temporaneo o vacanza comunque determinata, viene sostituito nelle sue funzioni da altra persona nominata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo determina il compenso del Segretario Generale che è a carico della Sede Centrale.

Le funzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente sono esercitate dal Segretario Generale in conformità dei procedimenti stabiliti dalle leggi e dal contratto CCNL di riferimento.

La sanzione del biasimo è irrogata dal Segretario Generale.

Le sanzioni della multa e della sospensione sono irrogate dal Segretario Generale d’intesa con il Presidente Nazionale.

La sanzione del licenziamento è adottata dal Consiglio Direttivo anche su proposta del Segretario Generale.


TITOLO X

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

Art. 41

Composizione e competenze

Il Collegio dei Probiviri si compone di 5 membri nominati dall’Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo tra persone di specchiata condotta morale e civile e di comprovata esperienza in materie giuridiche che non rivestono cariche all’interno dell’Ente e non siano socie.

Il Collegio elegge il Presidente e il Vice Presidente tra i propri membri.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Probiviri ha competenza esclusiva sui provvedimenti disciplinari e su istanza del Consiglio Provinciale, Consiglio Regionale e Consiglio Direttivo può emettere in via cautelare il provvedimento della sospensione dai diritti associativi qualora ricorrano ragioni di urgenza nelle more della conclusione del procedimento disciplinare.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e insindacabili.

Il Presidente convoca le riunioni del Collegio con comunicazione scritta inviata almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno tre dei componenti tra i quali il Presidente o il Vice presidente.

In caso di tre assenze consecutive ingiustificate il componente decade dall’incarico e l’Assemblea Nazionale procede alla nomina del nuovo componente, proposto dal Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile.

In caso di rinuncia, incompatibilità, indisponibilità comunque sopravvenuta di uno o più componenti del Collegio, si provvede alla sostituzione nelle modalità previste al comma precedente.

In assenza del Presidente le riunioni vengono presiedute dal Vice Presidente.

Art. 42

Il procedimento disciplinare

 

Il Consiglio Provinciale, il Consiglio Regionale e il Consiglio Direttivo, ravvisato un comportamento passibile di provvedimento disciplinare, entro il termine di sessanta giorni dalla commissione del fatto ovvero dalla sua piena conoscenza, trasmettono con PEC o mezzo equipollente, l’atto deliberativo contenente l’istanza motivata, con allegata la documentazione comprovante i fatti, alla Segreteria dei Probiviri la quale entro i successivi dieci giorni dal ricevimento la trasmette, a mezzo PEC o mezzo equipollente, al Collegio dei Probiviri affinché questo eserciti l’azione disciplinare.

Il Procedimento può essere avviato anche su segnalazione del socio che denuncerà il fatto con comunicazione da inviarsi mezzo PEC o mezzo equipollente indirizzata al Consiglio Provinciale in questo caso il termine di sessanta giorni di cui al comma precedente decorre dalla ricezione della segnalazione del socio.

Qualora nelle more del procedimento si sia trovato un componimento bonario, le parti dovranno far pervenire comunicazione congiunta e sottoscritta personalmente di richiesta di archiviazione del procedimento.

In quest’ultimo caso, salvo eccezionali e motivate ragioni, il Collegio dei Probiviri comunicherà, dopo aver effettuato le opportune verifiche e dopo la prima riunione utile, l’archiviazione del procedimento.

Il Collegio, qualora dalla documentazione trasmessa emerga la manifesta infondatezza della domanda può chiedere chiarimenti direttamente all’Organo competente o al socio che ha effettuato la segnalazione o disporre l’immediata archiviazione.

Qualora invece ravvisi la fondatezza dell’istanza, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa dà avvio all’azione disciplinare contestando per iscritto a mezzo PEC o mezzo equipollente al socio/dirigente le infrazioni rilevate, dandogli la possibilità di produrre gli eventuali elementi a sua discolpa entro quindici giorni dal ricevimento delle contestazioni.

Nel medesimo termine di 30 giorni il Collegio dà comunicazione al socio/dirigente contro cui si procede, all’organo proponente o al socio che ha effettuato la segnalazione e alla Sede Centrale dell’apertura dell’istruttoria e/o dell’archiviazione.

Successivamente il Collegio comunica all'interessato e all’Organo proponente il giorno e l'ora di convocazione del Collegio, comunicando con PEC o mezzo equipollente almeno quindici giorni prima della data di convocazione dello stesso, che è data loro facoltà di comparire di persona.

Qualora il socio/dirigente non si presenti all’audizione senza giustificato motivo decade dalla facoltà di comparire di persona, in caso di motivata richiesta di rinvio, i termini del procedimento saranno sospesi fino alla fissata audizione.

La richiesta motivata di rinvio di cui al comma precedente non può essere presentata dalla stessa parte per più di due volte nell’ambito del medesimo procedimento.

Conclusa l'istruttoria, il Collegio delibera i provvedimenti da assumere. La decisione dovrà essere comunicata tramite PEC o mezzo equipollente all’interessato, al Consiglio Regionale e alla Sezione Provinciale, al socio che ha effettuato la segnalazione e alla Sede Centrale entro i 30 giorni successivi dalla chiusura dell’attività istruttoria.

Il procedimento disciplinare, dalla ricezione della comunicazione delle contestazioni all’incolpato, non può avere una durata superiore ai giorni centotrenta, salvo le previste ipotesi di sospensione dei termini.

Nei casi di condanna definitiva per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali penali, il Collegio dei Probiviri, sempre su istanza degli organi di cui all’art. 17 dello Statuto, può dichiarare la incompatibilità dell’interessato con la condizione di socio all’ENS valutando a tal fine la gravità dei fatti imputati a suo carico e la condotta tenuta successivamente, alla luce dei principi e dei fini ispiratori dell’Ente indicati nello Statuto, nei regolamenti e dal Codice Etico.

I termini di cui ai commi precedenti sono comunque sospesi dal 30 luglio al 15 settembre.

TITOLO XI

DEL COLLEGIO CENTRALE DEI SINDACI

 

Art. 43

Composizione e competenze

Il Collegio Centrale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo, tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio Centrale dei Sindaci dura in carica cinque anni e i membri non possono essere riconfermati per più di tre mandati consecutivi.

Un componente dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti è indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che svolge la vigilanza sull’E.N.S..

Il Collegio elegge il proprio Presidente tra i membri effettivi.

Il Collegio ha il compito di verificare la gestione economica e finanziaria dell'Ente e a tal fine ispeziona i libri e i documenti contabili, verifica la regolare tenuta delle scritture e provvede all’accertamento dello stato di cassa, redigendone almeno ogni tre mesi il verbale, limitatamente ai libri e documenti della Sede Centrale.

Verifica il rispetto delle norme statutarie ed effettua la revisione contabile limitatamente alla Sede Centrale.

Al termine di ogni esercizio presenta all’Assemblea Nazionale la relazione sul Bilancio consuntivo della Sede Centrale e sul Bilancio Consolidato ed esprime parere sul Bilancio Preventivo.

I componenti del Collegio Centrale dei Sindaci possono assistere alle riunioni del Congresso, dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo.

I membri del Collegio Centrale dei Sindaci non possono essere revocati se non per giusta causa.

Essi non possono essere dipendenti, collaboratori o consulenti retribuiti dell’ENS, pena la decadenza dall’incarico;

Essi non possono avere rapporti di parentela, affinità o coniugio con i dirigenti o dipendenti dell’Ente, i membri del Collegio dei Probiviri e con i soci che rivestono cariche elettive;

In caso di decadenza, revoca, rinunzia o vacanza comunque determinata, l’Assemblea Nazionale, procede con urgenza alle necessarie integrazioni sui nominativi proposti dal Consiglio Direttivo.


TITOLO XII

DEL SERVIZIO DI CASSA

 

Art. 44

Dell’Istituto Cassiere

L’Istituto Cassiere della Sede Centrale, dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali è scelto dal Consiglio Direttivo fra Istituti di credito di notoria solidità.

Il servizio di cassa e di conto corrente è regolato da apposita convenzione.

Gli ordinativi di riscossione e di pagamento devono essere firmati congiuntamente dal Presidente e dal Capo Ufficio Ragioneria e dal Segretario Generale per la Sede Centrale; dal Presidente e dal Consigliere Anziano per i Consigli Regionali; dal Presidente e Consigliere Anziano per le Sezioni Provinciali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente o del Consigliere Anziano firma il Vice Presidente.

Ogni ordinativo deve contenere l'indicazione della causale dell'entrata o della spesa e portare allegati i corrispondenti documenti giustificativi, nonché la necessaria copertura in bilancio.

E’ facoltà del Consiglio Direttivo, per particolari e motivate ragioni, intrattenere rapporti di conto corrente, deposito, custodia, finanziamenti, investimenti, ecc. con altri istituti bancari.

Per motivate ragioni e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, i Consigli Regionali, i Consigli Provinciali, le Rappresentanze Intercomunali e i Circoli Culturali e ricreativi possono, per la custodia dei fondi, per l’esecuzione dei pagamenti e delle riscossioni, avvalersi di istituto di credito diverso dal Cassiere.


TITOLO XIII

DEGLI ORGANI REGIONALI

 

Art. 45

Organizzazione

L'organizzazione dell'ENS su base regionale corrisponde al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale.

Sono Organi regionali il Congresso Regionale, l’Assemblea Regionale, il Consiglio Regionale, il Presidente Regionale, il Segretario Regionale e il Revisore Regionale.

Art. 46

Entrate regionali

 

Le entrate regionali sono costituite dalla quota sociale nella parte di competenza, dai contributi disposti dagli Organi centrali dell’ENS, dai contributi dell’Ente Regione o di altri Enti, da oblazioni e contributi di privati, da ogni altra entrata.


TITOLO XIV

DEL CONGRESSO REGIONALE

 

Art. 47

Composizione e convocazione

 

Il Congresso Regionale è convocato ogni cinque anni per eleggere il Consiglio Regionale e il suo Presidente.

Il Presidente Regionale uscente convoca il Congresso Regionale con PEC o mezzo equipollente da spedirsi entro e non oltre trenta giorni prima della celebrazione del Congresso.

L’avviso di convocazione deve essere affisso nella bacheca sociale delle Sezioni Provinciali della Regione.

Eleggono il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale, con scrutinio segreto, i Presidenti e i Consiglieri Provinciali eletti nei Congressi Provinciali.

Della convocazione deve essere data comunicazione alla Sede Centrale.

Il Presidente e il Consiglio Regionale uscenti partecipano al voto per l’elezione del nuovo Presidente e Consiglio Regionale.

Il Presidente uscente, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca il nuovo Consiglio Regionale per la verifica delle condizioni di eleggibilità ed il passaggio di consegne con il Presidente neoeletto.

Partecipano al Congresso Regionale, con voto consultivo, il Revisore Regionale, il Segretario Regionale e il Presidente Regionale del CGSI, se presente.

E’ facoltà del Presidente Regionale invitare al Congresso esponenti regionali del mondo della disabilità, delle Istituzioni, delle Organizzazioni Sindacali, del mondo associativo, del mondo politico, finanziario e imprenditoriale.

 

Art. 48

Le candidature

Le candidature devono essere presentate mediante PEC o mezzo equipollente venti giorni prima del Congresso al Consiglio Regionale che, previa verifica dei requisiti per le candidature, provvede a redigere le apposite liste, per l’elezione del Presidente e per l’elezione dei Consiglieri, che vengono affisse nella bacheca regionale e fatte pervenire entro cinque giorni a tutte le Sezioni ENS della Regione.

In caso di candidatura presentata con raccomandata a.r. farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Art. 49

Il Collegio di Presidenza

 

Il Congresso, su proposta del Presidente Regionale uscente, provvede alla costituzione di un collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre a sette questori, tutti scelti fra i soci effettivi che non siano candidati.

I componenti del Collegio vengono nominati a maggioranza con voto palese dell'assemblea congressuale.

Il collegio di presidenza del Congresso:

  1. dirige i lavori assembleari secondo l’ordine del giorno risultante dall’avviso di convocazione;
  2. vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali disponendo, se necessario, per il tramite dei questori, l’allontanamento di coloro che la disturbassero;
  3. dirime eventuali controversie assembleari;
  4. proclama gli eletti.

Il Segretario Regionale è il segretario del Congresso Regionale e ne cura la redazione del verbale, predisponendone una copia anche per la Sede Centrale.

L’Assemblea può essere sospesa per gravi motivi dal suo Presidente e rinviata a data da destinarsi.

Il Presidente dell’Ente e i componenti il Consiglio Direttivo possono partecipare al Congresso Regionale senza diritto di voto.

I soci effettivi e aggregati possono partecipare al Congresso in qualità di osservatori.


TITOLO XV

DELL’ASSEMBLEA REGIONALE

 

Art. 50

Composizione e convocazione

L’Assemblea Regionale è costituita dal Presidente Regionale, dai componenti il Consiglio Regionale, dai Presidenti e dai Consiglieri Provinciali eletti nelle Assemblee Provinciali.

L’Assemblea Regionale, convocata con PEC o mezzo equipollente, si riunisce in via ordinaria due volte l’anno entro il 20 marzo per l’approvazione della relazione sulle attività del Consiglio Regionale e del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e entro il 31 ottobre per l’approvazione della relazione programmatica e del bilancio preventivo dell’esercizio successivo.

L’Assemblea Regionale sempre entro il 20 marzo approva il bilancio consuntivo unico costituito dai bilanci consuntivi del Consiglio Regionale e delle relative Sezioni Provinciali.

L’Assemblea Regionale si riunisce in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno, in ogni caso indicando, obbligatoriamente, i punti da inserire all’Ordine del Giorno.

In caso di convocazione richiesta dalla metà dei componenti, il Presidente deve diramare la convocazione entro trenta giorni.

L’Assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli eventualmente presentati, prima dell’apertura dei lavori, da due terzi dei suoi componenti.

L’ordine del giorno può essere integrato, anche dopo l’apertura dei lavori, dagli argomenti proposti dal Presidente ed approvati dalla maggioranza dell’assemblea.

Il Presidente dell’Ente e i componenti il Consiglio Direttivo possono partecipare al Congresso e all’Assemblea Regionale senza diritto di voto.

Art. 51

Competenze

L’Assemblea Regionale:

  1. determina gli indirizzi politico-sociali dell’ENS a livello regionale;
  2. approva la relazione sulle attività del Consiglio Regionale e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente oltre al bilancio consuntivo unico;
  3. approva la relazione programmatica e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo;
  4. delibera la nomina del Revisore Regionale;
  5. delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale sottopone al suo esame;
  6. delibera, quando presentata, la mozione di sfiducia al Consiglio Regionale su proposta di almeno due terzi dei suoi membri, presentata e votata a maggioranza assoluta con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 34;

La mozione di sfiducia si intende sempre presentata al Consiglio e al suo Presidente.

In caso di sfiducia il Presidente Regionale dà immediata comunicazione della sfiducia e, comunque, entro tre giorni, alla Sede Centrale affinché il Consiglio Direttivo nomini il commissario straordinario alla prima riunione utile.

Il Presidente Regionale sfiduciato, sotto personale responsabilità, resta in carica per la sola gestione ordinaria fino al passaggio di consegne col commissario straordinario che provvederà anche alla convocazione del Congresso Regionale Straordinario.


TITOLO XVI

DEL CONSIGLIO REGIONALE

 

 

Art. 52

Composizione

Il Consiglio Regionale è composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, eletti dal Congresso Regionale secondo il seguente criterio: tre membri per le Regioni fino a cinque province, cinque membri per le Regioni che annoverano più di cinque province.

Nelle regioni Trentino Alto Adige/Sudtirol e Valle d’Aosta non viene costituito alcun organo regionale e i Presidenti delle Sezioni Provinciali di Trento e di Bolzano e della sede regionale della Regione Valle d’Aosta, sono membri di diritto dell’Assemblea Nazionale.

In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri - che non rappresentino la maggioranza del Consiglio stesso - questo viene integrato seguendo l'ordine dei voti riportati in Assemblea.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il Congresso Regionale Straordinario per l’elezione dei soli Consiglieri mancanti che restano in carica sino alla scadenza dell’organo che sono chiamati ad integrare.

Qualora nel Consiglio si sia dimessa simultaneamente la maggioranza dei suoi membri o, comunque, per qualsiasi ragione il Consiglio venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Commissario Straordinario.

Il Presidente e il Consiglio Regionale commissariati, sotto la loro personale responsabilità, restano in carica per la sola gestione ordinaria fino al passaggio di consegne col Commissario Straordinario.

Il Consiglio Regionale rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti di esso che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Regionale assume la seguente denominazione "Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - ENS - ONLUS - Consiglio Regionale...".

Il Consiglio Regionale ha sede di norma presso la Sezione Provinciale della città capoluogo di regione o in luogo diverso previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Consiglio Regionale abbia sede presso la Sezione Provinciale, partecipa con quest’ultima alle spese di gestione dei locali, secondo criteri di proporzionalità.

Qualora il Consiglio Regionale abbia sede in un immobile di proprietà dell’E.N.S. oltre alle spese ordinarie di mantenimento verserà una quota mensile a titolo di contributo presso il fondo costituito dalla Sede Centrale per il mantenimento e gestione degli immobili.

Art. 53

Competenze

Il Consiglio Regionale rappresenta, tutela e difende gli interessi morali, civili, culturali ed economici della categoria nell’ambito del territorio regionale.

Esso inoltre:

  1. gestisce ed amministra le entrate regionali, provvedendo alla loro destinazione e spesa secondo le disposizioni di legge regionali nonché alla loro suddivisione ed erogazione a favore delle Sezioni Provinciali del territorio;
  2. attua in ambito regionale gli atti deliberativi e di indirizzo dell’Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Regionale ed organizza l’attività istituzionale e sociale a livello regionale;
  3. promuove iniziative legislative in ambito  regionale a favore dei sordi;
  4. elegge il Vice Presidente su proposta del Presidente e dichiara la decadenza dei suoi membri ai sensi dell’art. 52 comma 8;
  5. propone all’Assemblea Regionale la nomina del Revisore Regionale;
  6. approva entro il 15 marzo la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed entro il 31 ottobre la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo;
  7. approva entro il 15 marzo i bilanci consuntivi delle Sezioni Provinciali relativi all’esercizio precedente ed entro il 31 ottobre i bilanci preventivi delle Sezioni Provinciali relativi all’esercizio successivo;
  8. presenta all’Assemblea Regionale, per l’approvazione, la relazione programmatica ed il bilancio preventivo, la relazione morale e finanziaria, il conto consuntivo e il bilancio unico regionale;
  9. delibera le variazioni di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale;
  10. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell’Assemblea Regionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
  11. svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo delle Sezioni Provinciali;
  12. esercita il controllo amministrativo e contabile sulle Sezioni Provinciali;
  13. autorizza le iniziative di carattere regionale proposte dai Consigli Provinciali;
  14. istituisce su proposta delle Sezioni Provinciali le rappresentanze intercomunali e locali;
  15. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Ente negli organismi pubblici e privati di carattere regionale, eccetto quelli di competenza del Consiglio Direttivo;
  16. delibera in ordine alla conclusione di contratti e convenzioni del Consiglio Regionale, ad eccezione dei rapporti di lavoro, dell’assunzione del personale e all’instaurazione di contratti di consulenza e/o collaborazione, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l’Ente;
  17. propone al Consiglio Direttivo l’assunzione del personale dipendente e l’instaurazione dei rapporti di consulenza e/o collaborazione presso il Consiglio Regionale e Sezioni Provinciali, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l’Ente;
  18. ratifica le delibere del Consiglio Provinciale relative alla conclusione di contratti e convenzioni ad eccezione dei contratti di lavoro per l’assunzione del personale e/o instaurazione di collaborazioni professionali e/o all’instaurazione di rapporti di consulenza, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l’Ente in solido al Consiglio Provinciale;
  19. può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
  20. propone al Consiglio Direttivo il commissariamento straordinario in sostituzione del Consiglio Provinciale, indicando il nominativo del commissario, qualora si sia verificata la vacanza o in presenza di persistenti irregolarità;
  21. nomina i Commissari ad acta presso i Consigli Provinciali;
  22. dispone visite ispettive  presso i Consigli Provinciali;

Gli atti deliberativi devono essere trasmessi con PEC o mezzo equipollente, a pena di decadenza, alla Sede Centrale entro cinque giorni dalla loro adozione.

Gli atti deliberativi di cui alla lettera t di questo articolo diventano efficaci solo dopo la ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 54

Convocazione

Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente Regionale.

Si riunisce in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri, in ogni caso indicando, obbligatoriamente, i punti da inserire all’Ordine del Giorno.

In caso di convocazione richiesta dalla metà dei componenti, il Presidente deve diramare la convocazione entro trenta giorni.

Il Consiglio Regionale è convocato per iscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Della convocazione deve essere data comunicazione scritta alla Sede Centrale.

Il Presidente Regionale può invitare alle riunioni del Consiglio Regionale i Presidenti Provinciali.


TITOLO XVII

DEL PRESIDENTE REGIONALE

 

Art. 55

Competenze

Il Presidente Regionale rappresenta l’Ente Nazionale Sordi nel territorio regionale.

Egli inoltre:

  1. vigila sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
  2. convoca il Congresso Regionale, l’Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale e presiede l’Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale;
  3. cura e coordina la gestione economica di competenza regionale;
  4. propone al Consiglio Regionale la nomina del Vice Presidente;
  5. propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Regionale;
  6. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale;
  7. propone al Consiglio Direttivo giudizi nell'interesse dell'Ente e informa immediatamente, sotto sua personale responsabilità, il Presidente Nazionale degli eventuali giudizi intentati contro il Consiglio Regionale;
  8. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
  9. firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio Regionale, ivi compresi i contratti e convenzioni, ad eccezione dei contratti di lavoro per l’assunzione del personale e/o instaurazione di collaborazioni professionali e/o all’instaurazione di rapporti di consulenza, deliberate dal Consiglio Regionale.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente Regionale comunque determinata l’Assemblea Regionale provvede alla sua sostituzione.

Le delibere di cui all’art. 53 comma 2 lettera r dello Statuto, vengono ratificate dal Presidente ai sensi della lettera h del presente articolo, qualora la convocazione del Consiglio Regionale non cada nei quindici giorni successivi alla ricezione dell’atto.

L’incapacità e/o la vacanza del Presidente Regionale, devono essere tali da impedirgli l’esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.

Il Vice Presidente, entro 90 giorni dalla deliberazione unanime del Consiglio Regionale che accerta l’incapacità e/o la vacanza, convoca l’Assemblea Regionale che provvede all’elezione del Presidente Regionale.


TITOLO XVIII

DEL SEGRETARIO REGIONALE

 

Art. 56

Competenze

Il Segretario Regionale:

  1. coadiuva il Presidente Regionale nel perseguimento delle finalità associative;
  2. partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Regionale con voto consultivo;
  3. cura e redige, sotto la sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui alla lettera b;
  4. sovrintende al funzionamento degli uffici del Consiglio Regionale e ne coordina l’attività amministrativa;
  5. è il superiore gerarchico del personale dipendente del Consiglio Regionale.

In caso di sopravvenuta incapacità, impedimento o vacanza temporanei, viene provvisoriamente sostituito nelle sue funzioni da altra persona nominata dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale.

Il Consiglio Regionale con apposito atto deliberativo determina l’indennità di carica del Segretario Regionale rispettando i limiti indicati dall’Assemblea Nazionale.

Le funzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente del Consiglio Regionale sono esercitate dal Segretario Generale anche su segnalazione del Segretario Regionale in conformità dei procedimenti stabiliti dalle leggi e dal CCNL di riferimento. La sanzione del biasimo è irrogata dal Segretario Generale anche su segnalazione del Segretario Regionale o dal Consiglio Regionale. Le sanzioni della multa e della sospensione sono irrogate dal Segretario Generale, anche su segnalazione del Segretario Regionale, o da quest’ultimo d’intesa con il Consiglio Regionale. La sanzione del licenziamento è adottata dal Consiglio Direttivo anche su proposta motivata del Consiglio Regionale.


TITOLO XIX

DEL REVISORE REGIONALE

 

Art. 57

Composizione e competenze

I Consigli Regionali e le province autonome di Trento e Bolzano si dotano di un Revisore Regionale nominato dall’Assemblea Regionale, tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili.

Il Revisore Regionale dura in carica cinque anni può essere riconfermato per non più di tre mandati consecutivi.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell’Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale.

Il Revisore Regionale:

  1. verifica la gestione economica e finanziaria dei Consigli Regionali;
  2. verifica almeno ogni tre mesi i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone il verbale;
  3. redige la relazione sul Bilancio Preventivo, Consuntivo e Unico Regionale;
  4. verifica il rispetto delle norme statutarie ed effettua la revisione contabile del Consiglio Regionale e delle Sezioni Provinciali.

Il Revisore Regionale svolge le proprie funzioni di controllo anche nelle sedi provinciali;

Non può essere dipendente, collaboratore o consulente retribuito dell’ENS, pena la decadenza dall’incarico.

Non può avere rapporti di parentela, affinità o coniugio con i dirigenti o dipendenti dell'Ente, i membri del Collegio dei Probiviri e con i soci che rivestono cariche elettive;

Non può essere revocato se non per giusta causa.

In caso di decadenza, revoca, rinunzia o vacanza comunque determinata, l’Assemblea Regionale procede con urgenza alla necessaria sostituzione per un tempo non superiore alla restante consiliatura.

 

TITOLO XX

DEGLI ORGANI PROVINCIALI

 

Art. 58

Organizzazione

L'organizzazione dell'ENS su base provinciale corrisponde al territorio delle Province.

Sono Organi provinciali il Congresso Provinciale, il Consiglio Provinciale, il Presidente Provinciale.

La Sezione Provinciale assume la seguente denominazione “Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - ENS - ONLUS - Sezione Provinciale di...”.

La Sezione Provinciale ha sede nella città capoluogo di Provincia.

Qualora nella Sezione il numero dei soci diventi inferiore a 50, per dimissioni o altra causa, o vengano a mancare le condizioni di carattere organizzativo o finanziario che escludano la possibilità di un normale funzionamento o di gestione autonoma, il Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio Regionale competente, può provvedere alla soppressione della Sezione, determinando le modalità di destinazione dei soci ad essa iscritti alle Sezioni Provinciali limitrofe più idonee ad accoglierli nella propria organizzazione.

Qualora la Sezione abbia sede in un immobile di proprietà dell’E.N.S. oltre alle spese ordinarie di mantenimento verserà una quota mensile a titolo di contributo presso il fondo costituito dalla Sede Centrale per il mantenimento e gestione degli immobili.

  

Art. 59

Entrate provinciali

 

Le entrate provinciali sono costituite dalla quota sociale nella parte di competenza, dai contributi disposti dagli Organi centrali e regionali dell’ENS, da oblazioni e contributi pubblici e privati, da ogni altra entrata.


TITOLO XXI

DEL CONGRESSO PROVINCIALE

 

Art. 60

Composizione e convocazione

Il Congresso Provinciale è costituito dai soci effettivi e aggregati iscritti nella circoscrizione della Sezione.

Esso è convocato dal Presidente Provinciale e si riunisce in via ordinaria una volta ogni cinque anni ed in via straordinaria quando ne sia stata fatta richiesta da almeno la metà dei Soci effettivi.

La convocazione del Congresso Provinciale è deliberata dal Consiglio Provinciale 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento. In occasione della medesima riunione il Consiglio Provinciale, sulla scorta del registro dei soci effettivi e aggregati, provvede alla compilazione di un elenco - in ordine alfabetico - di coloro che si trovano nelle condizioni di poter validamente partecipare al Congresso.

Sono esclusi dall'elenco i soci effettivi e aggregati:

  1. che non risultino iscritti nella circoscrizione della Sezione almeno due mesi prima della data fissata per  il Congresso;
  2. che non siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
  3. che non risultino in possesso dei diritti associativi a seguito del provvedimento disciplinare della sospensione o dell’espulsione.

Il Presidente Provinciale, nel diramare gli avvisi di convocazione, è vincolato all'elenco deliberato dal Consiglio.

Il Congresso Provinciale deve tenersi, di norma, nel secondo semestre dell’anno solare salvo motivata deroga autorizzata dal Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione anche al Consiglio Regionale competente.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nell’albo sociale almeno 30 giorni prima della data fissata per la celebrazione del congresso.


Art. 61

Competenze

Sono di competenza del Congresso Provinciale:

  1. la discussione ed approvazione della relazione morale e finanziaria del Consiglio Provinciale;
  2. la determinazione degli indirizzi politico-sociali dell’ENS a livello provinciale;
  3. l’elezione del Presidente Provinciale;
  4. l’elezione del Consiglio Provinciale;
  5.             la mozione di sfiducia, se presentata, al Consiglio Provinciale su proposta di almeno un terzo dei soci effettivi con voto della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto presenti in Congresso con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 34.

La mozione di sfiducia si intende sempre presentata al Consiglio e al suo Presidente.

In caso di sfiducia il Presidente Provinciale dà immediata comunicazione della sfiducia e, comunque, entro tre giorni, al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale affinché il Consiglio Direttivo deliberi, sul nominativo proposto del Consiglio Regionale, il commissario straordinario alla prima riunione utile.

Il Presidente Provinciale sfiduciato, sotto personale responsabilità, resta in carica per la sola gestione ordinaria fino al passaggio di consegne col commissario straordinario.

Il Presidente dell'Ente, i componenti il Consiglio Direttivo ed il Presidente Regionale cui fa capo la Sezione, possono intervenire al Congresso senza diritto di voto.


Art. 62

Le candidature

 

Il Consiglio Provinciale cura la raccolta delle candidature che devono essere presentate dai soci mediante PEC o mezzo equipollente entro i quindici giorni che precedono la data fissata per il Congresso, per le raccomandate a.r. fa fede il timbro di spedizione.

Verificati i requisiti per la validità delle candidature, il Consiglio Provinciale procede alla compilazione delle liste dei candidati, una per l’elezione del Presidente ed una per l’elezione dei Consiglieri, che devono essere affisse nella bacheca sezionale nei cinque giorni precedenti al Congresso.

 

Art. 63

Del Collegio di Presidenza e dei successivi adempimenti

 

L’assemblea congressuale, su proposta del Presidente Provinciale uscente, provvede alla costituzione di un collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre a sette questori, tutti scelti fra i soci effettivi che non siano candidati.

I componenti del Collegio vengono nominati a maggioranza con voto palese del Congresso.

Il collegio di presidenza del Congresso:

  1. dirige i lavori assembleari secondo l’ordine del giorno risultante dall’avviso di convocazione;
  2. vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali disponendo, se necessario, per il tramite dei questori, l’allontanamento di coloro che la disturbassero;
  3. dirime eventuali controversie assembleari;
  4. proclama gli eletti.

I lavori del Congresso saranno verbalizzati da un segretario sotto propria responsabilità, all’uopo nominato, scelto tra persone diplomate o con titolo di studio superiore, che curerà la redazione del verbale predisponendone una copia anche per il Consiglio Regionale e la Sede Centrale.

Il Congresso può essere sospeso per gravi motivi dal suo Presidente e rinviato a data da destinarsi.

Il Presidente uscente, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti convoca il nuovo Consiglio Provinciale, senza prenderne parte, per la verifica delle condizioni di eleggibilità e per prendere atto dell’esercizio del diritto di opzione.

Il Consiglio procede quindi alla individuazione ed alla nomina del Consigliere Anziano, che è di norma colui che ha rivestito per il maggior numero di anni cariche elettive in seno alla Sezione o, in caso di parità, il più anziano di iscrizione all’ENS o, in caso di uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

Entro dieci giorni dall’insediamento del Consiglio, il Presidente subentrante e quello uscente procedono al passaggio delle consegne.


TITOLO XXII

DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

 

Art. 64

Composizione

Il Consiglio Provinciale è composto da tre, cinque o sette membri compreso il Presidente eletti dal Congresso Provinciale secondo il seguente criterio: tre membri per le Province fino a duecento soci effettivi, cinque membri per le Province fino a seicento soci effettivi, sette membri per le Province con più di seicento soci effettivi.

In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata di uno o più Consiglieri - che non rappresentino la maggioranza del Consiglio stesso - questo viene integrato seguendo l'ordine dei voti riportati in Congresso.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti viene tempestivamente convocato il Congresso Provinciale straordinario per l’elezione dei soli Consiglieri mancanti che restano in carica sino alla scadenza dell’organo che sono chiamati ad integrare.

Il Consiglio Provinciale rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Qualora nel Consiglio si sia dimessa la maggioranza dei suoi membri o, comunque, per qualsiasi ragione il Consiglio venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare, il Consiglio Regionale provvede a nominare un Commissario straordinario, ratificato dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Fino alla ratifica del commissariamento, il Presidente e il Consiglio Provinciale commissariati, sotto loro personale responsabilità, restano in carica per la sola gestione ordinaria.

  

Art. 65

Competenze

Il Consiglio Provinciale rappresenta, tutela e difende gli interessi morali, civili, culturali ed economici della categoria nell’ambito del territorio provinciale.

Esso inoltre:

  1. attua in ambito provinciale gli atti deliberativi e di indirizzo del Consiglio Direttivo, del Consiglio Regionale e del Congresso Provinciale;
  2. elegge il Vice Presidente su proposta del Presidente e dichiara la decadenza dei propri membri ai sensi dell’art. 64 comma 5;
  3. propone al Consiglio Regionale la costituzione o la soppressione di rappresentanze intercomunali e locali;
  4. autorizza le iniziative di carattere provinciale proposte dalle rappresentanze intercomunali e locali;
  5. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Ente negli organismi pubblici e privati di carattere provinciale, eccetto quelli di competenza del Consiglio Direttivo e del Consiglio Regionale;
  6. approva e trasmette al Consiglio Regionale, entro il 20 febbraio, la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed entro il 30 settembre la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo;
  7. presenta al Congresso Provinciale per l’approvazione la relazione morale e finanziaria quinquennale;
  8. delibera in ordine alla conclusione di contratti e convenzioni, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l’Ente la cui efficacia è subordinata alla ratifica del Consiglio Regionale, propone al Consiglio Direttivo l’assunzione del personale dipendente e l’instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione professionale presso la Sezione Provinciale da sottoporre a ratifica del Consiglio Regionale, ferma restando la connessa responsabilità personale solidale verso i terzi e verso l’ENS;
  9. delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale e/o il Consiglio Direttivo sottopongono al suo esame;
  10. può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
  11. dispone visite ispettive presso le rappresentanze intercomunali e locali e presso i circoli culturali e ricreativi.

I responsabili delle rappresentanze intercomunali e dei circoli culturali e ricreativi che rifiutino, ritardino, impediscano o ostacolino le visite ispettive di cui alla lettera k soggiacciono alla decadenza di cui all’art. 25 comma 2.

Gli atti deliberativi devono essere trasmessi con PEC o mezzo equipollente, a pena di decadenza, al Consiglio Regionale entro cinque giorni dalla loro adozione.

Gli atti deliberativi di cui alla lettera h sono validi ed efficaci solo dopo la ratifica del Consiglio Regionale o l’approvazione del Presidente Regionale ai sensi dell’art. 55 comma 5 lettera h dello Statuto nel caso in cui il Consiglio Regionale non venga convocato nei quindici giorni successivi alla ricezione dell’atto.

Art. 66

Convocazione

Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale.

Si riunisce in via ordinaria ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, quando ne venga fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri, quando ne venga fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio Regionale.

Se la riunione è richiesta da almeno la metà dei membri del Consiglio Provinciale dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio Regionale, dovranno essere indicati nella richiesta di convocazione i punti da iscrivere all'ordine del giorno.

Il Consiglio Provinciale è convocato per iscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Della convocazione deve essere data comunicazione scritta al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale.

La convocazione ai sensi del comma 3 del presente articolo dovrà pervenire, almeno 5 giorni prima della riunione, al Presidente Provinciale che dovrà dare comunicazione ai Consiglieri degli ultimi argomenti.

Il Presidente Provinciale può invitare alle riunioni del Consiglio Provinciale i responsabili delle Rappresentanze intercomunali o locali della Sezione.

 

 

 

Art. 67

Il Delegato Provinciale

I Consiglieri Provinciali eletti con il maggior numero di voti, esplicano le funzioni di Delegati al Congresso.

Ad ogni Sezione Provinciale spetta un delegato a prescindere dal numero dei Soci iscritti aumentato di un’unità in ragione di uno ogni quattrocento Soci e o frazione superiore a duecento.

Il numero dei delegati al Congresso deve riferirsi alla situazione dei soci effettivi al momento della convocazione del Congresso.

In caso di impedimento o di espressa rinuncia scritta verificatesi entro trenta giorni dall’inizio dei lavori congressuali i delegati sono sostituiti, se presenti, dai primi dei non eletti seguendo i criteri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. 

 

TITOLO XXIII

DEL PRESIDENTE PROVINCIALE

 

Art. 68

Rappresentanza e competenze

Il Presidente Provinciale rappresenta l’Ente Nazionale Sordi nel territorio provinciale.

Egli inoltre:

  1. vigila sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
  2. convoca il Congresso e il Consiglio Provinciale e presiede quest’ultimo;
  3. cura e coordina la gestione economica di competenza provinciale;
  4. propone al Consiglio Provinciale la nomina del Vice Presidente;
  5. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso Provinciale e del Consiglio Provinciale;
  6. propone al Consiglio Direttivo giudizi nell'interesse dell'Ente e informa immediatamente, sotto sua personale responsabilità, il Presidente Nazionale dei giudizi intentati contro il Consiglio Provinciale;
  7. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Provinciale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
  8. firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio Provinciale, ivi compresi i contratti e le convenzioni deliberati dal Consiglio Provinciale ad eccezione dei contratti di lavoro.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente Provinciale comunque determinata il Congresso Provinciale provvede alla sua sostituzione.

L’incapacità e/o la vacanza del Presidente Provinciale, devono essere tali da impedirgli l’esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.

Il Vice Presidente, entro 90 giorni dalla deliberazione unanime del Consiglio Provinciale che accerta l’incapacità e/o la vacanza, convoca il Congresso Provinciale che provvede all’elezione del Presidente Provinciale. 

 

TITOLO XXIV

DEL CONTROLLO DI GESTIONE

 

Art. 69

Controllo di gestione

Il controllo di gestione è esercitato dal Revisore Regionale. 

 

TITOLO XXV

DELLE RAPPRESENTANZE INTERCOMUNALI E LOCALI

 

Art. 70

Competenze

Le Rappresentanze Intercomunali e locali curano e coordinano su direttiva del Consiglio Provinciale territorialmente competente, tutte le attività associative nell’ambito del territorio in cui sono istituite.

La gestione delle attività è affidata a uno o più rappresentanti.

La Rappresentanza intercomunale (tra comuni limitrofi) o locale (un solo Comune) è istituita dal Consiglio Regionale con apposita deliberazione, su proposta del Consiglio Provinciale.

Le condizioni per l’istituzione della rappresentanza sono:

  1. almeno 50 soci di cui almeno 25 residenti nel comune che ne ospita la sede;
  2. almeno due terzi siano soci effettivi e/o aggregati;
  3. sussistano i presupposti di autonomia finanziaria.

Le rappresentanze intercomunali o locali sono gestite da un rappresentante o da un collegio di tre o cinque membri, entrambi nominati dal Consiglio Provinciale, se il numero complessivo di soci non supera le 75 unità, obbligatoriamente da un collegio se il numero è superiore.

La carica è gratuita, fatti salvi i rimborsi delle spese logistiche effettivamente sostenute e comprovate da documenti allegati alla richiesta di rimborso.

Il rappresentante e la rappresentanza collegiale possono essere coadiuvati da persone udenti iscritte all’ENS.

Il rappresentante o la rappresentanza rimangono in carica quanto il Consiglio Provinciale e possono essere riconfermati con delibera del nuovo Consiglio Provinciale.

Per comprovati motivi possono essere rimossi dalla carica a insindacabile giudizio del Consiglio Provinciale.

La Rappresentanza intercomunale o locale è obbligatoriamente sciolta qualora vengano a cessare le condizioni di carattere organizzativo o finanziario che ne hanno determinato la costituzione.

La decisione viene adottata dal Consiglio Regionale su proposta del Consiglio Provinciale.

Il patrimonio mobiliare e i mezzi di esercizio della Rappresentanza intercomunale o locale sono di proprietà dell'ENS.

La Rappresentanza Intercomunale o locale è tenuta ad inviare, su richiesta del Consiglio Provinciale, la rendicontazione contabile per inserirla nel bilancio della Sezione Provinciale di competenza.

La Rappresentanza Intercomunale può fare richiesta al Consiglio Provinciale e con autorizzazione del Consiglio Direttivo, di dotarsi di un conto corrente bancario da inserire nel bilancio della Sezione Provinciale competente.


TITOLO XXVI

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E AD ACTA

 

Art. 71

Il Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario nominato dagli organi competenti, opera in sostituzione dei Consigli Regionali e Provinciali per un tempo limitato, in forza di situazioni eccezionali e contingenti.

Il Commissario Straordinario resta in carica per il tempo strettamente necessario al ripristino degli Organi sociali disciolti ed in ogni caso non più di sei mesi, prorogabili fino ad un massimo complessivo di due anni, decorso tale termine decade automaticamente e viene sostituito.

Il Commissario Straordinario ha i pieni poteri dell’organo che sostituisce e può nominare uno o due Vice Commissari.

Il Commissario Straordinario, sentiti gli eventuali Vice-Commissari, può nominare un Comitato consultivo per la gestione degli affari regionali o sezionali.

Le spese relative ai Commissari straordinari sono a carico della sede commissariata.

Art. 72

Il Commissario ad acta

 

Il Commissario ad acta nominato dagli organi competenti, ha il compito di determinare uno o più atti amministrativi che il Consiglio Regionale e/o Provinciale abbia omesso di deliberare.

L’incarico al Commissario ad acta deve essere preceduto da un invito formale all’Organo ad adempiere e deve contenere l'indicazione del termine massimo per compiere l’atto obbligatorio.

Il Commissario ad acta, una volta adottati gli atti nel termine stabilito nell’atto di conferimento dell’incarico cessa dal suo incarico.

L’Organo presso cui il Commissario ad acta opera resta in carica per ogni altro adempimento connesso.

Le spese relative ai Commissari ad acta sono a carico della sede commissariata.


TITOLO XXVII

SCIOGLIMENTO

 

Art. 73

Scioglimento dell’ENS

Procedure e devoluzione patrimonio

Per l'eventuale scioglimento dell'ENS deve essere adottata la seguente procedura:

  1. l'iniziativa può essere presa o dall’Assemblea Nazionale con un ordine del giorno che abbia ottenuto l'approvazione dei 4/5 dei componenti o su richiesta proveniente dai 2/3 delle Sezioni Provinciali e derivanti da un ordine del giorno votato a maggioranza dai rispettivi Congressi Provinciali di cui all'art. 60 del presente Statuto;
  2. il Consiglio Direttivo constatata la regolarità della richiesta dovrà procedere alla convocazione entro sei mesi del Congresso Nazionale straordinario;
  3. il Congresso sarà regolarmente costituito con la presenza di due terzi dei Delegati, dei Presidenti Provinciali, dei membri del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Nazionale;
  4. la decisione dell'eventuale scioglimento dell'ENS deve essere adottata dal suddetto Congresso straordinario a maggioranza assoluta;
  5. il tutto nel rispetto delle norme di legge vigenti o emanande.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’ENS sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente analoghe finalità dell’ENS, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Durante la vita dell’ENS è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura.

Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili od avanzi di gestione:

  1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che per qualsiasi titolo operino per l’organizzazione e ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
  2. l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  3. la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal Decreto Legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla Legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
  4. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
  5. la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.


TITOLO XXVIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 74

Norme finali

Il Presente Statuto abroga il precedente ed entrerà in vigore il giorno dopo la fine della celebrazione del XXV Congresso Nazionale dell’E.N.S..

Il Regolamento Generale Interno per le norme non assorbite dal nuovo Statuto è abrogato e il nuovo, proposto dal Consiglio Direttivo, sarà deliberato dall’Assemblea Nazionale con approvazione a maggioranza semplice entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello Statuto.

Il Regolamento Generale Interno potrà dare interpretazione autentica dello Statuto.

Il Regolamento Amministrativo Contabile per le norme non assorbite dal nuovo Statuto è abrogato e il nuovo, proposto dal Consiglio Direttivo, sarà deliberato dall’Assemblea Nazionale con approvazione a maggioranza semplice entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello Statuto.

I Regolamenti dei congressi Nazionale, Regionale e Provinciale, proposti dal Consiglio Direttivo, saranno deliberati dall’Assemblea Nazionale con approvazione a maggioranza semplice entro 12 mesi dall’entrata in vigore in vigore dello Statuto.

Le nuove assunzioni del personale e gli adempimenti connessi verranno gestiti direttamente dalla Sede Centrale.

Entro due anni dall’entrata in vigore del presente Statuto tutto il personale dovrà essere gestito dalla Sede Centrale con adeguamento del contratto al C.C.N.L. U.N.E.B.A.

I costi per il nuovo Personale assunto o quello già in forza all’Ente passato alla gestione della Sede Centrale sarà decurtato dalle quote di tesseramento dei rispettivi Consigli Regionali e rispettive Sezioni Provinciali.

L’Assemblea Nazionale potrà deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, la contabilità centralizzata dell’Ente. In tal caso le spese saranno proporzionalmente ripartite tra la Sede Centrale, i Consigli Regionali e le Sezioni Provinciali con contestuale rimodulazione delle quote di tesseramento o defalcamento dello stesso sulle quote vigenti al momento della centralizzazione della contabilità.

Il Consiglio Direttivo eletto nel congresso 2015 avrà la durata di cinque anni come previsto dal nuovo Statuto.

I Consigli Regionali e Provinciali celebrati da gennaio 2015 avranno la durata di cinque anni.


Art. 75

Norme transitorie

 

L’attuale composizione del Collegio dei Probiviri sarà integrato al n. di 5 con gli odierni membri supplenti fino alla scadenza prevista dall’atto di nomina.

L’attuale Collegio Centrale dei Sindaci sarà integrato, sino alla scadenza naturale del mandato, con n. 2 rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tornando alla composizione originaria di n. 3 con la nomina del nuovo Collegio.

Le norme demandate al Regolamento Generale Interno in attesa dell’adozione dello stesso possono essere temporaneamente disciplinate da circolare deliberata dal Consiglio Direttivo.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Direttivo aprirà un conto corrente dedicato alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dell’ENS sul quale, le Sezioni Provinciali e i Consigli Regionali che hanno la sede in un immobile di proprietà dell’E.N.S., verseranno una quota mensile a titolo di contributo presso il fondo costituito per il mantenimento e gestione degli immobili.

Il Consiglio Direttivo, al fine di stabilire e/o variare la quota del contributo di cui al comma precedente, convocherà le Sezioni Provinciali e i Consigli regionali interessati per concertare la stessa.

In relazione ai requisiti prescritti dall’art. 19 comma 2 conservano il diritto a candidarsi alla carica di Presidente Nazionale e Consigliere Direttivo i soci che, alla data di entrata in vigore del presente Statuto hanno maturato, in vigenza delle vecchie norme, gli 8 anni di incarichi dirigenziali elettivi in seno ai Consigli Regionali e ai Consigli Provinciali.

In relazione ai requisiti prescritti dall’art. 19 comma 3 conservano il diritto a candidarsi alla carica e di Presidente Regionale o Consigliere Regionale i soci che, alla data di entrata in vigore del presente Statuto hanno maturato, in vigenza delle vecchie norme, i 4 anni di incarichi dirigenziali elettivi in seno ai Consigli Provinciali.

Qualora le Autorità di Vigilanza individuassero delle criticità nelle norme statutarie, l’Assemblea Nazionale è autorizzata ad apportare le modifiche limitatamente alle indicazioni fornite dalle anzidette Autorità e ad armonizzare, sulla base di esse, tutto lo Statuto.