Articolo 9 - Accessibilità
Accessibilità
Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:
(e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l’accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;