Articolo 30 - Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport
Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport
4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi.